Scuola: Aggiornamenti in progress - Martedì 4 gennaio 2011

° C.M.100 Prot. n. AOODGPER. 11273, e relativi allegati, del 29 dicembre 2010
Riportiamo alcuni passaggi della circolare con cui la D.G. per il Personale scolastico fornisce chiarimenti operativi sul D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010Cessazioni dal servizio, trattamento di quiescenza. Indicazioni operative” (cfr. Aggiornamento di ieri)
In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente da possedere a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione…. Il D.M. n. 99 fissa il termine finale dell'11 febbraio 2011 per la presentazione…. delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.Il medesimo termine vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.Le predette domande hanno effetto dall'1/9/2011. Sempre entro la medesima data dell'11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione inoltrata. Il termine dell'11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro Funzione Pubblica.La richiesta va formulata con unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, o per permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione di part-time.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere così presentate:
- Il personale docente, educativo ed ATA di ruolo utilizza, dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. - Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano, le di Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea….
Gestione delle istanze…. L'art. 2 del d.m. in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti; l'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. A tal fine i responsabili dei suddetti Uffici dovranno comunicare agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla pensione, nella maniera più celere e comunque non oltre il 31 marzo 2011. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all'U.S.T., la volontà di permanere in servizio…
Applicazione dell'art. 72 comma 7 della legge 133/2008 L'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte…. La normativa sopra richiamata modifica l'art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo art….
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94. Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva può operare solo se tale anzianità sia pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011…Per il personale in part-time il compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente il raggiungimento della misura max di pensione corrispondente.
Cessazione Dirigenti Scolastici dall'1.9.2011.E’ disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni… Le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea. Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione:
- compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'U.S.R. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;
- recesso del d.s.: nel caso di specie è richiesto il preavviso. L'Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.