° Il D.M. che consente l’iscrizione con riserva in II fascia delle Graduatorie di istituto
Potrà iscriversi chi si abiliterà o si specializzerà entro il 31 luglio prossimo.
Il 23 giugno 2014 è la data ultima per l’inoltro delle domande di accesso alle graduatorie. Riportiamo il D.M. 375 del 6/6/2014. “Art.1 Oggetto. Con il presente decreto sono ammessi a presentare, con riserva, domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto anche gli aspiranti, già iscritti ad un percorso abilitante, che conseguono il titolo di abilitazione all’insegnamento entro il 31 luglio 2014. Art.2 Destinatari. Possono presentare domanda con riserva per l’inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto gli aspiranti che conseguono l’abilitazione entro il 31 luglio 2014, al termine dei seguenti percorsi: a) corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sia vecchio sia nuovo ordinamento; b) percorsi abilitanti speciali (PAS), di cui all’articolo 15, comma1-bis, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010; c) corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande. Gli aspiranti di cui al precedente articolo 2 possono presentare la domanda con riserva nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 7 del d.m. n. 353 del 2014, utilizzando i modelli di domanda e le procedure di cui al medesimo d.m. n. 353 del 2014. I suddetti soggetti che presentano domanda con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia, poiché tale richiesta è priva di effetti fino allo scioglimento della riserva stessa, devono comunque presentare, per gli insegnamenti di interesse e al fine di poter ottenere l’inclusione in III fascia nelle more dello scioglimento della riserva, i relativi modelli A/2 e A/2 bis, di cui al d.m. n. 353 del 2014, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B. Art. 4 Valutazione dei titoli e del servizio. Gli aspiranti di cui all’articolo 2 sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, Tabella A, prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 308 del 2014. Restano tuttavia valutabili, oltre al titolo di abilitazione, i titoli conseguiti e il servizio svolto entro il termine del 23 giugno 2014, data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, di cui al d.m. n. 353 del 2014. Art. 5 Scioglimento della riserva. Coloro che abbiano presentato domanda con riserva e conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2014, sono tenuti a comunicare all’istituzione scolastica destinataria della domanda l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione. La comunicazione del conseguimento del titolo abilitativo entro il 31 luglio 2014 determina lo scioglimento della riserva e l’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 31 luglio 2014 fa decadere la domanda presentata con riserva e gli aspiranti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di III fascia, purché sia stata presentata la relativa domanda. Art. 6 Norme di rinvio. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle norme in premessa, in particolare al d.m. n.353/2014. Resta fermo che a coloro che conseguono il titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 è garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.m. n. 353 del 2014. Il presente decreto è pubblicato sul sito www.istruzione.it e sulla rete intranet”.
° Ancora in tema di valenza educativo/formativa del lavoro
Quid: Si può ritenere che, nel sistema integrato, l’esperienza lavorativa possa avere un valore educativo e formativo complementare dell’istruzione scolastica?
Precedenti a favore. Nel «Documento di lavoro» del 1997, presupposto del ddl approvato dal C.deiM. il 4 luglio 1997, Luigi Berlinguer stigmatizzava la considerazione riduttiva che in Italia si ha della formazione professionale come di una strada riservata ai ceti subalterni; a questo settore, l’Italia destinava risorse irrisorie essendo il paese europeo con il numero minore di studenti in formazione/lavoro: meno del 12% degli studenti contro il 50%, in media. Il Ministro proponeva che il Sistema formativo integrato comprendesse: istruzione scolastica, formazione professionale regionale e l’apprendistato per alunni fino al compimento dei diciotto anni d’età (art.68, Legge n.144/1999) e aprendo alla formazione post-secondaria (art.69 L. n.144/1999). La Riforma Moratti (Legge 28 marzo 2003, n. 53) - che al pari del Riordino dei cicli Berlinguer non ha avuto seguito - all’art.4 prevedeva “la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola–lavoro, come modalità progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”. Erano previste passerelle tra i diversi indirizzi del livello secondario unitario, in caso di ripensamenti. In non pochi Paesi della U.E. si ha una forte sinergia tra scuola e lavoro. I lycées professionnels sono i più frequentati in Francia: vi si effettuano studi tecnico-professionali in curricoli collegati al lavoro); il sistema secondario superiore tedesco è duale, con un canale professionalizzante qualificato bene quanto il Gymnasium-Gymnasiale oberstufe (avanzato) perché le aziende commerciali e industriali concorrono con contributi a che i giovani acquisiscano conoscenze culturali solide e le capacità e la versatilità necessaria ad inserirsi nel processo produttivo.
Sed contra. Si obietta che in certe regioni d’Italia non ci sono industrie a sufficienza per una collaborazione su vasta scala. E’ una obiezione che nasce da un equivoco: con “biennio professionalizzante”, l’ANIEF non intende, solo e in senso restrittivo, il tirocinio aziendale. “Professionalizzante”, per un liceale, è anche l’esperienza presso una biblioteca, un teatro o un museo, presso un ufficio legislativo regionale o un’azienda finanziaria ecc... Si obietta che la formazione professionale regionale è, in alcune regioni d’Italia, un carrozzone clientelare. La risposta è nella moralizzazione della classe dirigente. Si obietta che le aziende private boicottano le attività volte a una solida formazione culturale degli studenti/lavoratori, essendo interessate soltanto ai vantaggi economici (contenimento delle retribuzioni) e ai vantaggi fiscali (esenzione da oneri assicurativi e previdenziali). L’obiezione si supera affidando ai dirigenti scolastici compiti rigorosi di direzione. Conclusione. L’alternanza scuola/lavoro non va intesa riduttivamente (apprendistato e stage), e va estesa a tutti i corsi di studio secondario di II grado, nel biennio conclusivo, di concerto con teatri, biblioteche, imprese, Istituzioni regionali, Confindustria, ABI, Unioncamere ecc…, visti e accettati come partner di diritto della Scuola.