Scuola: Aggiornamenti in progress - giovedì 20 gennaio 2011

° Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti
Segnaliamo alcuni passaggi della Nota operativa INPDAP n. 37 del 13 luglio 2010, in quanto fa riferimento specifico al personale scolastico
Tenuto conto delle peculiarità proprie del comparto scuola, con lo presente si intendono fornire specifici chiarimenti in merito ai corsi in oggetto. Nei confronti del personale in esame, come è noto, la materia è disciplinata dall'articolo 13 del DPR n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n. 184/1997; in applicazione di dette disposizioni è consentita la facoltà di riscatto di:
  • diplomi di cui all'articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca), anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; la medesima legge ha altresì stabilito che siano le Università a provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;
  • periodi di iscrizione al albi professionali, ove tale periodo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
  • periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale….
In relazione a quanto sopra, per l'ammissione a riscatto, in sede pensionistica, dei corsi del personale della Scuola è necessario individuarne la relativa tipologia e in particolare:
i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente;
i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù dell'ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citato sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000; di conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto in tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato…. Per completezza di esposizione, si rappresenta che non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili di cui all'art.13 del DPR n.l092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs. n.184/97 e non rientrano nell'ambito di applicazione della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000.

 
° Forte presenza di alunni di origine straniera nelle scuole del Nord Italia
Il trend di incremento è tale da prospettare, nel 2050, la possibilità del fifty/fifty.
E’ una proiezione di uno studio demografico promosso dalla Camera dei Deputati: nel 2050 in Italia, il 50% degli studenti in età tra 6 e 18 anni potrebbero essere di origine straniera. Lo studio evidenzia anche la funzione positiva della scuola pubblica italiana, nella quale l’integrazione è pratica quotidiana efficace, anche per la spontanea disposizione interclassista prevalente tra gli alunni. Non positiva, invece, la valutazione circa l’efficacia della didattica nei confronti degli stranieri immigrati che, avendo difficoltà con la lingua italiana, non hanno in casa chi sia in grado di aiutarli. (Fonte: CORRIERE DELLA SERA – 15 gennaio)

 
° Cento mila lavoratori stranieri non comunitari ammessi in Italia (in quota 2010)
Pubblicato (G.U.n. 305 del, 31, 12, 2010 il decreto: Programmazione transitoria flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato”
Il decreto, precisano Ministero dell’interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali in una circolare congiunta, risponde al bisogno di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano e di dare riscontro ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e l’assistenza alla persona. Si favoriscono i Paesi extracomunitari che collaborano con l’Italia nelle politiche di regolamentazione dei flussi d’ingresso.  Le domande di nulla osta per lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente  attraverso il sistema telematico dal sito internet del ministero dell'Interno, a partire dalle 8,00 del 31 gennaio 2011.