° Elezioni degli organi collegiali nelle scuole – A.s. 2014/2015: il MIUR conferma le istruzioni impartite nei precedenti aa.ss.
° Graduatorie di istituto triennio 2014/16. Valutazione titoli e servizi.
° Ha diritto all'assegno di disoccupazione per luglio e agosto, il personale scolastico immesso in ruolo nel settembre 2013 con la decorrenza economica nell'anno scolastico 2014-2015.
° Elezioni degli organi collegiali nelle scuole – A.s. 2014/2015: il MIUR conferma le istruzioni impartite nei precedenti aa.ss. e stabilisce le date entro le quali concludere le votazioni.
Riportiamo la C.M. n. 42 del 21 luglio 2014 - D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica: "Non essendo ancora intervenute modifiche di tipo legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l'anno scolastico 2014/2015, si confermano le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni di tali organismi. Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2014 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 16 e di lunedì 17 novembre 2014. Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primarie e/o secondarie di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario...".
° Graduatorie di istituto triennio 2014/16. Valutazione titoli e servizi
La Direzione Generale per il personale scolastico ha diramato (Nota n.7526 del 24 luglio) alcuni chiarimenti.
"Essendo pervenuti taluni quesiti in merito alla corretta valutazione dei titoli e servizi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti: 1) Non dà luogo a punteggio come altro titolo, in altra classe di concorso, l'abilitazione conseguita dai docenti che si sono iscritti con riserva nella II fascia, in quanto trattasi di titolo non posseduto alla data di scadenza della domanda; 2) L'inclusione nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 non dà diritto all'inclusione nelle graduatorie di II fascia, in quanto, ai sensi dell'art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l'abilitazione all'insegnamento viene conseguita dai vincitori solo all'atto dell'assunzione in ruolo. 3) Le disposizioni di cui al punto B2 della Tabella A di valutazione dei titoli di II fascia, si applicano anche ai servizi di insegnamento antecedenti all'anno 2000, prestati in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata. 4) In analogia a quanto previsto per i docenti di II fascia, è consentito anche ai docenti di III fascia sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole. 5) In considerazione dell'istituzione delle nuove tabelle di valutazione di II e III fascia, è possibile rivalutare titoli e servizi precedentemente dichiarati a cui, in virtù delle precedenti tabelle di valutazione, era stato attribuito un punteggio inferiore. A tal fine le istituzioni scolastiche operanti dovranno scomputare il suddetto punteggio dal punteggio precedente ed attribuirlo ex novo. Non dà pertanto luogo all'esclusione dalle graduatorie l'aver riproposto a tal fine titoli precedentemente dichiarati. 6) I docenti di III fascia che chiedono l'inserimento nelle graduatorie di istituto dei Licei Musicali, devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i docenti di I e II fascia, secondo l'allegato E al DPR 89/2010, fatta eccezione per la sola abilitazione. 7) I docenti in possesso del diploma ISEF non possono far valere come altro titolo la laurea quadriennale in Scienze motorie, né le lauree di nuovo ordinamento (LS o LM) ad essa corrispondenti. 8) I vincoli rispetto ai periodi e punteggi valutabili (6 mesi e 12 punti) e ai servizi contemporanei sono da applicare in modo indipendente tra le fasce e, con riferimento alla III fascia tra i singoli insegnamenti, ivi compreso quanto previsto nella nota 15 della tabella B. Analogamente è possibile dichiarare, nel rispetto dei vincoli suddetti, come non specifici servizi già dichiarati in altra fascia o nelle graduatorie ad esaurimento. 9) La certificazione "Nuova ECDL" è assimilabile alla certificazione ECDL prevista nelle tabelle di valutazione di II e III fascia. Pertanto le Scuole operanti attribuiranno alla suddetta nuova certificazione, sia nella II che nella III fascia, il punteggio spettante secondo la seguente graduazione: Livello Base 1 punto; Livello Advanced 2 punti; Livello Specialised o Livello Professional 3 punti; 10) Il servizio prestato nelle classi di concorso A096 e A097 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II° e I° grado) è valutabile come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A546 e A545 (Lingua Tedesca negli Istituti, di II e I grado). A tal fine le istituzioni scolastiche operanti integreranno il punteggio calcolato come servizio aspecifico dal Sistema Informativo, utilizzando l'apposita funzione di rettifica punteggi calcolati dal Sistema Informativo. 11) Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, o fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia. 12) La compilazione della sezione riepilogativa "Valutazione dei titoli culturali..." alla pag. 9 Mod.A2 e A2bis relativamente alla votazione del titolo di accesso o di altri titoli già valutati in precedenza, non è motivo di esclusione in quanto prodotta, come peraltro indicato nel modello "ai soli fini della validazione del punteggio già proposto dal SIDI". 13) Consentono l'accesso alla terza fascia per posti di personale educativo anche la laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell'educazione nonché le lauree 65/S e LM- 57 in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua. 14) Non è valutabile, nella graduatoria dell'infanzia, come seconda abilitazione, il Diploma Magistrale qualora utilizzato come titolo di accesso anche per la scuola primaria, e viceversa".
° Ha diritto all'assegno di disoccupazione per luglio e agosto, il personale scolastico immesso in ruolo nel settembre 2013 ma con decorrenza economica nell'anno scolastico 2014-2015
Secondo l'INPS (messaggio n.6050 - 15 luglio) la «retrodatazione degli effetti giuridici non fa venir meno, nel periodo non lavorato, lo stato di disoccupazione» e, quindi, il diritto all'Aspi. L'Istituto riconosce che non si può addebitare al lavoratore la circostanza per cui il contratto del quale è titolare (e non produce effetti economici) lo esclude formalmente dalla condizione di disoccupato: l'inattività di questi lavoratori, a luglio e agosto, è "involontaria". La domanda di riconoscimento dell'Aspi e mini Aspi va inoltrata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro. In tempi in cui il governo deve trovare 400 milioni per rifinanziare la cassa integrazione, la consequenzialità logica della decisione dell'INPS è molto apprezzabile. (Fonte: Paolo Romano – corrieredellasera.it – 24 luglio 2014)