° Decreto 10 settembre 2010, n. 249
Proseguiamo a dare l’abstract del decreto (3)
Tra le parti di maggiore attualità segnaliamo l’art.10, in quanto stabilisce e configura il TFA. I requisiti per accedere alla selezione sono quelli stabiliti con decreto P.I. 30.01.1998, e con decreto Miur 09.02.2005 n.22. Il decreto Miur 26,03,2009, n.37 ridefinisce le classi di abilitazione e i relativi titoli di accesso secondo i nuovi piani di studio della secondaria di I grado. Anche gli artt.11 e 12 potrebbero essere attuali poiché riguardano, rispettivamente: la istituzione e configurazione del tutoring (“tutor organizzatori”, tra docenti della scuola secondaria, “tutor coordinatori” e “tutor dei tirocinanti” tra docenti della scuola secondaria), e l’elenco delle scuole incaricate di tutorship, accreditate e monitorate dagli UU.SS.RR.
Art. 10 Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 1. Il tirocinio formativo attivo (…) e' un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado (…); le attivita' in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, (omissis)
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attivita': a) insegnamenti di scienze dell'educazione; b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (…), in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (…); le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilita'. c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico; d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e esperienze di tirocinio.
6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di relazione del lavoro svolto (…)
7. La frequenza alle attivita' del tirocinio formativo attivo e' obbligatoria (…).
8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio; b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione della relazione finale di tirocinio. (omissis)
10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio e' superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. (omissis)
Art. 11 Docenti tutor. 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti. (omissis)
Art. 12 Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate. 1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i CPAi (…) a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti (…). (omissis)
Art. 13 Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,(…). Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
3. I corsi sono a numero programmato dal Miur tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. (omissis) SEGUE
°Abilitazioni all’insegnamento di altri Paesi comunitari. Sospesi i riconoscimenti
Con un avviso dello scorso 3 febbraio, il Miur mette in guardia da offerte che potrebbero essere inefficaci. Riportiamo l’avviso.
“Si segnala la presenza in internet di numerose offerte formative, rivolte esclusivamente a cittadini italiani laureati, per il conseguimento di abilitazione all’insegnamento di altri Paesi comunitari. Le abilitazioni così conseguite non appaiono conformi ai principi della Direttiva comunitaria 2005/36. L’Amministrazione ha avanzato richieste di chiarimenti alle Autorità competenti dei Paesi comunitari interessati. In tale attesa, i riconoscimenti di formazione professionale così conseguiti sono sospesi”.