° La Tabella 11 allegata al Decreto 10 settembre 2010, n. 249
La riportiamo integralmente, in quanto esplicativo dell’art.10, che potrebbe essere di attualità ove il Miur – come sembra probabile – bandisse il concorso per accedere al TFA.
TABELLA 11 (Art. 10, comma 6). Il tirocinio formativo attivo (TFA) e' un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facolta' universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attivita', secondo le norme dell'art. 10 Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono: a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalita' alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); c) avere acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; d) aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilita' organizzative. Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalita' di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilita', che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attivita' e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilita', indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalita' di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori. Le attivita' del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facolta' o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.
L’attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l’università o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.
Il consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme stabilite dall’art. 10 comma 4.
L’attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un docente universitario, ovvero dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l’attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.
Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
Scienze dell’educazione nei SSD:
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogicodidattici
18CFU Tirocinio a scuola 19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio 5CFU