Iacono (PD) e Pagano (NcD) presentano tutti gli emendamenti richiesti su Quota 96 scuola (copertura 400 mln dai Monopoli) 1.46 e 2.24, sblocco del turn-over al netto di stabilizzazioni 3.24 e 3.70 e mobilità 5.7 e 5.21, tutela delle prerogative RSU del Comparto e delle RSA della Dirigenza 7.17 e 7.17, 7.47 e 7.48, rispetto del trattamento economico e giuridico in godimento nei trasferimenti del personale 5.8 e 5.20, autorizzazione Atenei a chiamata diretta straordinaria di ricercatori a tempo indeterminato con tre anni di dottorato, assegno e insegnamento 14.2 o 14.3 e 14.16.
Dopo l’audizione in I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati da parte del Segretario generale Confedir Biasioli e del segretario organizzativo Confedir Pacifico, alcuni onorevoli che appartengono all’attuale maggioranza di Governo presentano gli emendamenti suggeriti dalla Confedir, Confederazione dei Dirigenti Pubblici, e dall’Anief, primo sindacato non rappresentativo della scuola. Le norme proposte, se approvate, migliorano il testo dell’Esecutivo nel rispetto dei vincoli comunitari (direttive 23/2001, 70/1999) e costituzionali. Inoltre, garantiscono lo sblocco del turn-over, altrimenti impedito dai processi di razionalizzazione e dimensionamento. Importanti gli interventi che intendono salvaguardare le prerogative dei lavoratori nei luoghi di lavoro (RSU), riconoscono la disciplina speciale in tema di pensionamento della scuola prima della riforma Fornero con un’adeguata copertura finanziaria (quota 96), offrono a migliaia di specialisti della ricerca la possibilità di essere assunti finalmente dalle Università, in ossequio alla Carta europea dei ricercatori, nelle more del processo di riforma delle procedure relative all’abilitazione scientifica nazionale. La discussione, già a partire dal 15 luglio, del D.L. 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.
Gli emendamenti proposti da Anief-Confedir e presentati dagli onorevoli Iacono e Pagano *
Al comma 1 dell'articolo 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 6 è sostituito dal seguente; «6. Il personale in disponibilità di cui al presente articolo iscritto in apposito elenco può essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
*5. 21. Pagano.
Al comma 1 dell'articolo 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il personale in disponibilità di cui al presente articolo iscritto in apposito elenco può essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
Conseguentemente: Entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dell'anno 2015 non inferiore a 400 milioni di euro.
*5. 7. Iacono.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le prerogative sindacali attribuite alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e quelle comunque attribuite sotto forma di cumulo dei distacchi alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza laddove al 30 giugno 2014 non si sia ancora proceduto all'elezione delle rappresentanze elettive.
Conseguentemente non si applica l'articolo 9, comma 2 e seguenti del CCNQ del 5 maggio 2014.
*7. 17. Iacono.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le prerogative sindacali attribuite alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e quelle comunque attribuite sotto forma di cumulo dei distacchi alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza laddove al 30 giugno 2014 non si sia ancora proceduto all'elezione delle rappresentanze elettive.
Conseguentemente non si applica l'articolo 9, comma 2 e seguenti del CCNQ del 5 maggio 2014.
*7. 47. Pagano.
Al comma 3, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 18. Iacono.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'articolo 43, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 48. Pagano.
Al comma 3, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 inserire le seguenti: Nelle more, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università, nei rispettivi vincoli di bilancio, possono procedere alla chiamata diretta come ricercatore a tempo indeterminato del personale che è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, e ha svolto attività di ricerca in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
14. 16. Pagano.
Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le università, nei rispettivi vincoli di bilancio, possono procedere all'assunzione di ricercatori con contratto a tempo indeterminato, mediante chiamata diretta. Può partecipare alla selezione il personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito un dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero;
b) abbia conseguito 3 anni di insegnamento universitario, anche non continuativi, per uno o più corsi di laurea ai sensi della normativa in vigore;
c) abbia pubblicazioni, anche di rilevanza internazionale;
d) abbia svolto attività di ricerca in qualità di «assegnista» per almeno 36 mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 5 1 , comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma saranno indicate con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
14. 3. Iacono.
Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università, nei rispettivi vincoli di bilancio, possono procedere alla chiamata diretta di ricercatori a tempo indeterminato. Può partecipare alla selezione il personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito un dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero;
b) abbia conseguito 3 anni di insegnamento universitario, anche non continuativi, per uno o più corsi di laurea ai sensi della normativa in vigore;
c) abbia pubblicazioni, anche di rilevanza internazionale;
d) abbia svolto attività di ricerca in qualità di «assegnista» per almeno 36 mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma saranno indicate con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
14. 2. Iacono.
All'articolo 5 comma 1, lettera b), dopo le parole: occasioni di ricollocazione inserire le seguenti: fermo restando la conservazione del trattamento economico e giuridico in godimento ai fini pensionistici e di progressione di carriera, nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2001/23 dell'Unione Europea.
Conseguentemente, entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dell'anno 2015 non inferiore a 400 milioni di euro.
5. 8. Iacono.
Al comma 1 dell'articolo 5, lettera b), dopo le parole: occasioni di ricollocazione sono inserite le seguenti: fermo restando la conservazione del trattamento economico e giuridico in godimento ai fini pensionistici e di progressione di carriera, nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2001/23 dell'Unione Europea.
5. 20. Pagano.
Al comma 6, dopo le parole: quote d'obbligo inserire le seguenti: ed alle assunzioni di personale relative alle stabilizzazioni avvenute in applicazione del Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
*3. 24. Iacono.
Al comma 6, dopo le parole: quote d'obbligo, inserire le seguenti: e per effetto delle stabilizzazioni avvenute in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
*3. 70. Pagano.
Art. 1-bis.
(Ricambio generazionale nella scuola).
1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dell'anno 2015 non inferiore a 400 milioni di euro.»
1. 46. Iacono.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. 24. Pagano.