Le Commissioni riunite 1a e 7a (Commissioni Affari costituzionali e Istruzione pubblica, beni culturali) hanno approvato un maxiemendamento che contiene diverse misure relative alla scuola.
Il testo passa adesso all’esame dell’aula del Senato. Ricordiamo che il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 29 giugno pena la sua decadenza. Pertanto, dopo l’approvazione del senato, il testo passerà alla camera molto velocemente senza che sia possibile apportare ulteriori modifiche.
Gli emendamenti approvati confermano l’impalcatura iniziale sebbene con alcune significative modifiche frutto dell’accordo fra i vari partiti di maggioranza.
In sintesi alcune novità eclatanti:
TFA SOSTEGNO: chi ha svolto 3 anni di servizio specifico (negli ultimi 5 anni) e sia in possesso anche di abilitazione all'insegnamento potrà accedervi direttamente (fino 31 dicembre 2024).
I 24 cfu saranno considerati validi ai fini dell'acquisizione dei 60 CFU
Fino al 31 dicembre 2024 chi è in possesso dei 24 CFU (conseguiti entro ottobre 2022) potrà accedere ai concorsi senza "abilitazione".
Si può partecipare ai concorsi anche avendo 3 annualità di servizio di cui almeno 1 specifica (viene specificato il requisito dell'annualità di servizio specifico).
Fino al 2025, solo per i posti di sostegno, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari, si attingerà alle GPS I fascia.
e graduatorie di merito dei concorsi ordinari (secondaria, infanzia/primaria, STEM) sono integrate con i candidati idonei. In realtà la novità riguarda solo il concorso per la scuola secondaria.
Di seguito ci soffermiamo sulle principali modifiche rispetto al testo iniziale.
PROVE CONCORSUALI
La selezione dei docenti di ruolo avverrà sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta con più quesiti a risposta aperta, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese.
Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.
La prova orale accerterà, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Per accedere al concorso è necessario aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento che si consegue mediante un percorso universitario e accademico di almeno 60 CFU/CFA e il superamento della prova finale prevista al termine del percorso. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
La prova scritta è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale.
I percorsi in questione saranno a numero chiuso. Infatti, il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
FASE TRANSITORIA
Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. I vincitori di concorso dovranno poi conseguire gli ulteriori CFU successivamente.
I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i 30 CFU, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione con oneri, a carico dei partecipanti.
Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono conseguentemente assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
PARTECIPAZIONE CON I 24 CFU (CONSEGUITI FINO AL 31 OTTOBRE 2022)
Sino al 31 dicembre 2024, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO
Per la copertura dei posti comuni e di insegnante tecnico pratico, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale con le 3 annualità di servizio, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale con oneri a carico dei partecipanti. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione.
RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU
Ai fini di cui dell’acquisizione dei 60 CFU, fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, viene riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
ABILITATI\SPECIALIZZATI SU ALTRE CDC
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
ACCESSO DIRETTO AL TFA SOSTEGNO
Fino al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.
I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
REQUISITI DI ACCESSO ALLE CDC A-26 E A-28
Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.
ASSUNZIONE DALLE GPS I FASCIA PER POSTO DI SOSTEGNO
In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo dopo le assunzioni ordinarie e la c.d. “call veloce”, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) costituite e aggiornate con cadenza biennale.
CONCORSO RISERVATO PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Accanto al concorso ordinario che sarà utilizzato per la copertura del 50% dei posti, il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
INSERIMENTO IDONEI NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA
Le graduatorie dei concorsi ordinari (anche per la scuola secondaria), sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
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