TFA sostegno IX ciclo per l’anno accademico 2023/24: dal 7 al 10 maggio si svolgeranno le selezioni per l’accesso al percorso. Chi le supera sarà ammesso alla prova scritta. Vi sono però alcuni docenti che hanno l’esonero dalla prova preselettiva e alcuni che potrebbero accedere direttamente al percorso, senza svolgere alcuna prova.
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La riserva del 35% dei posti
Il Decreto Interministeriale n. 549 del 29 marzo 2024 ha determinato la quota dei posti riservati ai docenti del comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo” nel 35% dei posti assegnati per ogni grado nell’Ateneo di riferimento.
Chi ha l’accesso diretto al corso
docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.
I candidati interessati concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza (le Università richiederanno una autocertificazione in cui si dichiara di non aver presentato domanda per il 35% in altro Ateneo).
Selezione per titoli e servizio qualora domande siano superiori al numero dei posti
Qualora le domande pervenute per ogni grado di scuola siano in numero superiore ai posti disponibili per la riserva, i singoli Atenei dovranno predisporre una graduatoria in cui i candidati saranno selezionati in base ad una tabella, già predisposta, basata su titoli e servizio.
La tabella A: titoli e servizio validi per accedere direttamente al TFA sostegno
Ecco la tabella A, predisposta dai Ministeri MUR e MIM per graduare i docenti, nel caso in cui le domande di accesso siano in numero superiore ai posti disponibili
Il punteggio maggiore va al SERVIZIO DI INSEGNAMENTO
Servizio di insegnamento su posto di sostegno (si valuta solo se annualità):
- 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado
- 3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado
I titoli valutabili
- titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore.
- Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso
- Master universitari e accademici di secondo livello
- Diploma di specializzazione
- Dottorato di ricerca
- Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera
Decreto n. 549 del 29 marzo 2024
Ci saranno due graduatorie
Come indicato nel Decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024, ogni Università dovrà predisporre due graduatorie
- una per i candidati che sostengono le prove di accesso per i posti a bando (a cui deve essere sottratta la riserva del 30%)
- l’altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti
Se non si ha l’accesso diretto
Qualora il docente non entra nell’accesso diretto, il candidato sarà ammesso allo svolgimento della prova scritta. La data della prova scritta è stabilita dal singolo Ateneo. Potrebbe coincidere con le date della preselettiva qualora essa non si svolga per tutti (non si raggiunge il numero doppio di domande rispetto ai posti), oppure in data successiva.
Le FAQ del MUR sulla riserva del 35%
a) I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?
Sì, corretto.
b) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?
Sì, corretto.
c) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?
Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b).
d) Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”?
I candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.
e) Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive?
La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2).
f) Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024?
Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità.
I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.
Come calcolare i 3 anni di servizio utili
- l’ultimo anno di riferimento è il 2023/24, quindi il primo è il 2019/20
- il servizio può essere stato svolto nelle scuole statali, paritarie, percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
- bisogna essere in possesso del titolo di studio per il grado richiesto (nel caso della secondaria la laurea deve avere gli eventuali CFU richiesti dalla normativa per l’accesso alle classi di concorso)
- non è necessario l’anno di servizio specifico
- è possibile utilizzare anni di servizio svolti da MAD senza titolo Es. 3 anni di servizio su posto di sostegno alla primaria, senza titolo con la primaria ma con laurea utile per la secondaria. Adesso la laurea diventa titolo di accesso al TFA sostegno per la scuola secondaria e i 3 anni di servizio (seppure svolti alla primaria, addirittura senza titolo) permettono l’accesso alla riserva del 35% dei posti. Se un candidato ha una laurea che permette l’accesso sia ad una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado che ad una classe di concorso della secondaria di secondo grado, può utilizzare i 3 anni di servizio per entrambi i percorsi, purché la richiesta venga inoltrata allo stesso Ateneo.
posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.
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