A breve partiranno i termini della presentazione delle domande volte a fruire dei permessi per motivi di studio nel corso dell'anno 2025.
La materia, infatti, è disciplinata con riferimento all'anno solare, non all'anno scolastico.
Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni in materia. Si ricorda che il CCNL affida alla contrattazione regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi in questione.
Normativa di riferimento
- CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a)
- Contratto integrativo regionale
Destinatari
Tutte le categorie di personale:
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità del contingente provinciale).
Corsi frequentabili
- Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado);
- Corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento, ex DM 249/2010);
- Corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali - IeFP - e da C.F.P. regionali) (per il solo personale ATA);
- Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;
- Corsi riconosciuti dal Ministero finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
- Corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I. finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- Corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS);
- Corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal Ministero, al conseguimento di un diploma di laurea mediante utilizzo della piattaforma “on line”;
- Corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal Ministero, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma "on line".
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