Secondo il nuovo contratto, quali tipi di permessi retribuiti esistono? Ce ne sono diversi e che l’elencazione è contenuta nell’art. 15 del CCNL 2007.
Le tipologie di permessi retribuiti previste dal CCNL sono le seguenti:
Partecipazione a concorsi ed esami
Sono gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono retribuiti per il personale di ruolo, mentre per il personale non di ruolo non saranno retribuiti e interrompono l’anzianità di servizio. I giorni di permesso possono essere utilizzati in modo frazionato. Gli 8 giorni sono fruibili solo per le giornate delle prove (concorso\esame) e per l’eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso\esame e rientro in sede). Al contrario, i permessi non possono essere fruiti per la “preparazione” alle suddette prove.
Il DS non li può negare e vanno documentati. Come chiarito dall’ARAN il permesso copre l’intera giornata, per cui il dipendente ne ha diritto anche se l’esame si svolge fuori dall’orario di servizio.
Formazione
Solo ai docenti (anche precari) ma non anche al personale ATA spettano cinque giorni di permesso retribuito, nel corso dell’anno scolastico, per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi, vigente nei diversi gradi di istruzione. Ai 5 giorni ha diritto anche il personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione; i 5 giorni da fruire come discente o come formatore non sono cumulabili, per cui si ha diritto complessivamente a 5 giorni.
Matrimonio
Permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. Ai sensi dell’art. 35, comma 8 del CCNL 2019/21, tali permessi retribuiti oltre che al personale di ruolo, anche al personale precario (docente ed ATA), entro i limiti di durata del rapporto di lavoro.
Permessi ex art. 33
Permessi ex art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, nella misura di tre giorni (il personale ATA può usufruirne anche ad ore nel limite massimo di18 ore mensili). Sono retribuiti e spettano al personale di ruolo e precario. L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.
Permessi per motivi personali e familiari
- Quelli per il personale di ruolo e precario al 30 giugno e al 31 agosto: spettano a docenti ed ATA nella misura di 3 gg l’anno (o 18 ore per il personale ATA), a semplice richiesta, documentata anche mediante autocertificazione. I permessi riconosciuti al personale di ruolo e ai supplenti annuali e al 30 giugno, sono integralmente retribuiti (sono però esclusi i compensi per le attività aggiuntive), non riducono le ferie, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio e, secondo quanto chiarito dall’Aran con orientamento del dicembre 2016, non si maturano in relazione al servizio prestato, ma spettano indipendentemente dai giorni in cui è stata resa la prestazione lavorativa.
- Per il personale con supplenza breve e saltuaria, lo stesso art. 35, comma 12, del CCNL 2019/21 prevede che sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. I permessi riconosciuti al personale con supplenza breve riducono le ferie, interrompono l’anzianità di servizio e non vengono computati ai fini della maturazione del punteggio nelle graduatorie.
Permessi 104, sì anche per attività complementari come acquisto medicinali e alimenti: a dirlo la Corte di Cassazione
L’abuso del diritto ai permessi 104 non sussiste se il lavoratore ne usufruisce anche per quelle attività considerate accessorie e complementari e non di assistenza diretta alla persona con disabilità: a dirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1227 de 17 gennaio 2025.
Secondo la Corte di Cassazione infatti “va tenuto conto non soltanto delle prestazioni di assistenza diretta alla persona disabile, ma anche di tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere l’assistenza fruttuosa ed utile, nel prevalente interesse del disabile avuto di mira dal legislatore. In questo senso rileveranno le attività (e i relativi tempi necessari) finalizzate ad esempio all’acquisto di medicinali, al conseguimento delle relative prescrizioni dal medico di famiglia, all’acquisto di generi alimentari e di altri prodotti per l’igiene, la cura della persona e il decoro della vita del disabile, o infine alla possibile partecipazione di quest’ultimo ad eventi di relazione sociale, sportiva, religiosa etc“.
Dunque, secondo la Corte di Cassazione non deve essere licenziato il lavoratore che usufruisce dei permessi anche per altre attività che non siano di assistenza diretta.
Il concetto di “abuso del diritto” per i giudici implica l’assenza di funzione, “ossia un esercizio del diritto solo apparente, privo di qualunque legame ed utilità rispetto allo scopo per il quale quel diritto è riconosciuto dal legislatore“.
Lutto
Comprendono i lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. Quanto ai parenti entro il secondo grado, per i quali non occorre il requisito della convivenza, vi rientrano: genitori, figli naturali e adottati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti (II grado). Quanto agli affini di primo grado, per i quali non occorre il requisito della convivenza, vi rientrano: suoceri, generi e nuore; Quanto ai conviventi stabili la convivenza deve risultare da certificazione anagrafica;
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. I 3 giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera non continuativa, ma, come chiarito dall’ARAN, “non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo”. Ai sensi dell’art. 35, comma 8 del CCNL 2019/21, detti permessi retribuiti spettano, oltre che al personale di ruolo, anche al personale precario (docente ed ATA).
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