Per il recupero del trattamento economico dovuto al personale a tempo determinato (supplente al 30 giugno o al 31 agosto) che è stato collocato in congedo straordinario o per chi ne ha fatto richiesta e ha avuto la sola nomina giuridica.
L’Anief, alla luce della normativa vigente (art. 19, c. 2, lettera a, L. 240/2010; art. 52, c. 57, L. 448/2001; art. 2, L. 476/1984), e degli artt. 18 e 19 del CCNL 2006-2009, intende ricorrere al tribunale per l’annullamento della circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011, prot. n. A00DGPER 1507, nella parte in cui relativamente al “Congedo al personale con nomina a tempo determinato […] si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).”
Pertanto, i soci iscritti interessati possono inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto: Richiesta istruzioni operative per l’annullamento della circolare n. 15/2011, indicando le proprie generalità: Nome, Cognome, Codice fiscale, Scuola di Servizio (denominazione e indirizzo completo), tipo di nomina a t. d. (30 giugno – 31 agosto), Università di iscrizione al corso di dottorato e anno di frequenza, protocollo del decreto dirigenziale di concessione del congedo straordinario e protocollo del decreto di revoca del beneficio economico.
Le richieste di adesione devono pervenire a partire dal 26 marzo ed entro il 30 aprile 2011 al fine di poter inviare da parte della segreteria e predisporre da parte dei ricorrenti tutta la documentazione (invio del plico di adesione come da istruzioni operative) richiesta per depositare il ricorso con urgenza nei termini previsti.