L'Anief ottiene un nuovo successo in tribunale per la tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola, con la condanna del Miur al pagamento in favore di una docente di più di 18mila euro tra risarcimento danni e progressioni di carriera. Ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità.
È una piena condanna a carico del Ministero dell’Istruzione per illegittima reiterazione e abuso di contratti a termine su posti vacanti quella ottenuta dall'Anief presso il Tribunale del Lavoro di Velletri (RM) che dà ragione ai lavoratori precari della scuola. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo, vincono e convincono in udienza ottenendo completa ragione in favore di una nostra iscritta con il riconoscimento della violazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di norme imperative, dettate dall’Unione Europea, riguardanti il divieto di impiego di lavoratori a tempo determinato oltre il limite consentito e per sopperire a carenze di organico stabili e non transitorie che vanno correttamente sanzionate con una giusta condanna al risarcimento del danno. Riconosciuto, anche, il diritto della docente a percepire gli scatti di anzianità nella medesima misura attribuita ai lavoratori a tempo indeterminato.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ancora una volta il nostro sindacato ha patrocinato un’azione legale vincente costringendo il Miur a risarcire i danni in favore di un'altra lavoratrice precaria della scuola da troppo tempo sfruttata e discriminata, anche a livello retributivo, nonostante la professionalità e le competenze acquisite nel corso di 10 anni di lavoro alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione.
Il Giudice del Lavoro di Velletri, infatti, non ha dubbi sulla fondatezza delle ragioni addotte dai legali Anief a tutela dei diritti di una docente precaria da troppi anni sfruttata e utilizzata dal Miur per coprire carenze di organico stabili e non transitorie. La sentenza, chiara e precisa nelle sue articolate motivazioni, richiamando anche le recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, evidenzia come “qualora il conseguimento del posto di ruolo non può dirsi certo, o non è conseguibile in tempo ravvicinati, [...] non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà”. Nel caso in esame, il Tribunale ha tenuto a precisare che “si versa nell’ambito della tutela apprestata dall’art. 32 cit., nell’interpretazione fornitane dalla sentenza n. 5072/2016, posto che il danno subito dalla odierna ricorrente consiste, appunto, nella perdita di chance e la Omissis non ha potuto beneficiare del piano assunzionale previsto dalla legge Buona Scuola, in quanto inserita solo nelle graduatorie di Istituto e non nelle GAE”, commisurandolo in 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Per quanto riguarda il diritto alle progressioni stipendiali, dopo ben 10 anni di contratti a termine stipulati dalla docente, la sentenza rileva come “l’oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra il personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo” ed evidenzia che, pur se ”il disposto del CCNL Scuola del 4.08.2011, applicabile con decorrenza 1.09.2010, non pone alcuna distinzione tra i lavoratori con anzianità pari o inferiore a 8 anni, accorpando i primi due gradoni in un unico gradone da 0 ad 8 anni, il raffronto tra la posizione della ricorrente e quella di un docente di pari anzianità va fatta momento per momento sulla base della disciplina collettiva succedutasi nel corso del tempo e, quindi, tenendo conto che fino al 30.08.2010 lo scaglione 0 – 8 anni era suddiviso, come detto, in due, da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni”, riconoscendole il pieno diritto alle progressioni stipendiali sin dal primo contratto a termine stipulato con il Miur.
Dichiarando, infatti, “pacifico che la ricorrente ha svolto per tutto il periodo del c.d. precariato identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo del medesimo profilo professionale, per cui non vi sono ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità ed il bagaglio di esperienza acquisito dal personale assunto a tempo indeterminato”, ha tenuto a precisare che “non si deve dimenticare che la disparità di trattamento di cui si tratta è prima giuridica che economica. Ne deriva che i lavoratori hanno interesse ad agire per ottenere l’accertamento del loro diritto al computo a fini retributivi dell’anzianità maturata durante rapporti di lavoro a termine anche prima di raggiungere quella utile a conseguire il passaggio da una posizione stipendiale all’altra (e fino a quando il conseguente credito retributivo non sia prescritto)”.
“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il nostro sindacato ha patro
cinato un’azione legale vincente costringendo il Miur a risarcire i danni in favore di un'altra lavoratrice precaria della scuola da troppo tempo sfruttata e discriminata, anche a livello retributivo, nonostante la professionalità e le competenze acquisite nel corso di 10 anni di lavoro alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione”. L’Anief ricorda che è sempre possibile ricorrere per ottenere il riconoscimento dei propri diritti in caso di illecita reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio con contratti al 30 giugno o al 31 agosto.
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