Altri due docenti immessi in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica al 1° settembre 2015 e condanna del Miur a 5mila euro di spese legali.
I ricorsi Anief volti a riconoscere il diritto all'immissione in ruolo in favore dei docenti con diploma magistrale abilitante inseriti in GaE a seguito di sentenza definitiva del Consiglio di Stato, continuano ad ottenere conferme in tribunale. Dichiarato nuovamente il diritto alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni decretato dalla Legge 107/2015 e alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato in base al merito dei docenti inseriti in GaE a seguito di sentenza passata in giudicato. Il Tribunale del Lavoro di Rimini accoglie, con due distinte sentenze di identico tenore, i ricorsi affidati dal nostro sindacato all'esperienza degli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga e condanna il MIURper mancato rispetto del giudicato.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): troppo spesso il Ministero dell'Istruzione ha agito illegittimamente nei confronti dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante prima escludendoli dalle GaE quando ancora erano graduatorie permanenti e aperte all'inserimento di tutti gli abilitati e poi continuando a non rispettare gli ordini dei giudici emanati in loro favore. Siamo soddisfatti di aver nuovamente sanato le ingiustizie perpetrate nei confronti di questa particolare categoria di precari e di aver fatto ribadire in tribunale la necessità del rispetto di quelfondamentale principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze di annullamento degli atti amministrativi illegittimi. Ci stiamo battendo ogni giorno per loro e per tutti i precari abilitati che al momento risultano ancora esclusi dalla possibilità di porre fine al lungo periodo di precariato nonostante i tanti anni di contratti a termine stipulati alle dipendenze del Miur.
La sentenza di annullamento del DM 235/2014 emessa dal Consiglio di Stato e ottenuta dai legali Anief in favore dei due docenti, come correttamente constatato nelle sentenze, possiede “un’efficacia caducatoria ex tunc eliminando dalla realtà giuridica il provvedimento annullato fin dall’origine, cioè fin dall’emanazione dello stesso atto: si tratta di un basilare principio di diritto processuale”. La parte ricorrente ha, infatti, “ottenuto sentenza definitiva avanti al Consiglio di Stato con la quale sono stati annullati i criteri fissati dal D.M. 235/2014 (disciplinante l’aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014/2017) con conseguente obbligo conformativo della pubblica amministrazione di disporre l’inserimento in graduatoria della stessa con efficacia a decorrere dalla prima pubblicazione di tali graduatorie (luglio 2014)”. Nessun dubbio, dunque, su fatto che ognuno dei due docenti, entrambi in possesso di punteggio utile ai fini dell'immissione in ruolo nella provincia d'interesse, aveva “il diritto di partecipare al piano di assunzione previsto dall’articolo 1 comma 96 L. 107/15 (ed in tali termini aveva avanzato la relativa richiesta), atteso che alla data di entrata in vigore della legge, era da intendersi soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato”.
“Troppo spesso il Ministero dell'Istruzione ha agito illegittimamente nei confronti dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - prima escludendoli dalle GaE quando ancora erano graduatorie permanenti e aperte all'inserimento di tutti gli abilitati e poi continuando a non rispettare gli ordini dei giudici emanati in loro favore. Siamo soddisfatti di aver nuovamente sanato le ingiustizie perpetrate nei confronti di questa particolare categoria di precari e di aver fatto ribadire in tribunale la necessità del rispetto di quelfondamentale principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze di annullamento di atti amministrativi dichiarati illegittimi. Ci stiamo battendo ogni giorno per loro e per tutti i precari abilitati che al momento risultano ancora esclusi dalla possibilità di porre fine al lungo periodo di precariato nonostante i tanti anni di contratti a termine stipulati alle dipendenze del MIUR”.
Il Giudice del Lavoro di Rimini, infatti, in pieno accoglimento dei ricorsi Anief, “accerta l’utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di assunzioni varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015” e “condanna le amministrazioni scolastiche convenute ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015”. MIUR, totalmente soccombente, dunque, condannato anche al pagamento delle spese di giudizio quantificate, per ogni sentenza, in 2.309 euro oltre accessori.