Miur condannato per una lunga serie di contratti di lavoro a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente stipulati con scadenza al 30 giugno. Anief: i precari controllino la correttezza della scadenza del proprio contratto.
Aveva ragione l'Anief a denunciare l'abuso commesso da parte del Ministero dell'Istruzione a danno dei lavoratori precari della scuola con cui l'Amministrazione stipula illecitamente ogni anno contratti a termine con scadenza al 30 giugno anche se il posto risulta vacante e disponibile. Il Tribunale del Lavoro di Catania, su due ricorsi patrocinati dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro, non ha dubbi nel constatare l'abusiva apposizione del termine da parte del Miur e a condannarlo a corrispondere a due docenti precarie il corrispettivo delle mensilità di luglio e agosto di ogni anno scolastico e le progressioni di carriera mai computate.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è una lunga battaglia quella che abbiamo condotto per il rispetto della normativa e del regolamento delle supplenze e da anni stiamo denunciando l'illegittimità dell'operato del Miur nell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato: quando la cattedra è vacante deve essere utilizzata per le immissioni in ruolo, ma se il posto è restituito per l'attribuzione di incarichi annuali, il contratto deve necessariamente terminare al 31 agosto e non prima.
Ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere l'estensione di tutti i contratti stipulati su posto vacante.
La normativa prevede, come confermato nelle due sentenze, che “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo [...] si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali”; dall’esame della norma e della documentazione prodotta in atti, il Giudice del Lavoro ha dato piena ragione alle tesi sostenute dai legali Anief e ha rilevato come “emerge che essa collega la differente durata della supplenza esclusivamente alla vacanza o meno del posto disponibile”, risultando incontestato anche da parte dell'Amministrazione “che le supplenze conferite alla ricorrente fossero finalizzate a coprire un posto vacante e disponibile”. Per questo motivo, e in accoglimento anche della domanda volta all'ottenimento del riconoscimento delle progressioni stipendiali alla stregua del personale di ruolo, il Tribunale del Lavoro di Catania ha accolto i ricorsi condannando il Miur a risarcire le due docenti con più di 19mila euro per le mensilità di luglio e agosto non corrisposte per ben 5 anni e 10mila euro per gli scatti di anzianità mai percepiti.
“È una lunga battaglia quella che abbiamo condotto per il rispetto della normativa e del regolamento delle supplenze – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e da anni stiamo denunciando l'illegittimità dell'operato del Miur nell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato: quando la cattedra è vacante deve essere utilizzata per le immissioni in ruolo, ma se il posto è restituito per l'attribuzione di incarichi annuali, il contratto deve necessariamente terminare al 31 agosto e non prima”. L'Anief esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto ancora una volta con pieno riconoscimento della validità delle tesi da sempre sostenute e ricorda a tanti docenti che, ancora oggi, sono costretti alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di effettuare i dovuti controlli per accertarsi della correttezza dell'apposizione del termine utilizzando le apposite istanze di accesso agli atti elaborati dai nostri legali.
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