È illegittima la condotta dell'Amministrazione che ha deciso di decurtare l'indennità di funzioni DSGA anche retroattivamente rispetto all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013 e ha negato il compenso per la valorizzazione professionale ATA. Attivo lo specifico ricorso Anief.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue ottengono piena ragione presso il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia con una sentenza esemplare e la conferma che l'amministrazione non può disporre decurtazioni “retroattive” per chi ha assunto funzioni da DSGA e non può interpretare la normativa negando un compenso accessorio legato all'effettiva posizione economica dell'assistente amministrativo che nessuna normativa ha mai abrogato. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il MEF e, di conseguenza, il MIUR hanno dato una palese quanto illegittima applicazione alla Legge di Stabilità 2013 disponendo anche l'applicazione retroattiva della nuova norma che prevede un diverso computo per la liquidazione del compenso per incarichi superiori di chi svolge funzioni di DSGA e applicandola illegittimamente agli anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. I nostri legali sono intervenuti per ristabilire la legalità e il rispetto del fondamentale principio generale di irretroattività della legge; del resto già la Corte Costituzionale si era espressa in materia, avallando le nostre tesi con la sentenza n. 108/2016”. Restituite, anche, le ulteriori decurtazioni effettuate dal MEF che non aveva più voluto riconoscere il compenso per la valorizzazione professionale ATA a chi svolgeva funzioni di DSGA.
Constatata l'effettiva illegittimità delle trattenute in forma retroattiva applicate nei confronti di un'assistente amministrativa che da anni prestava servizio con funzioni di DSGA, proprio richiamando la sentenza della Corte Costituzionale citata dai legali Anief n. 108/2016 che “Dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore”, anche il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia ha espresso a chiare lettere il suo disappunto nel constatare come, in maniera giudicata “del tutto arbitraria” e per cui “non ne è stata fornita alcuna spiegazione che sia ancorata ad un dato logico prima ancora che normativo”, il MEF, a far data dal 1/1/2012, abbia anche “previsto che – nei casi in cui l’assistente amministrativo sia inquadrato nella 1° o 2° posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell’art.62 del CCNL 29/11/2007 (cd. compenso per la valorizzazione professionale Ata) - quest’ultimo compenso non gli spetti “in quanto l’indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall’assistente amministrativo” (così la nota IGOP prot. N.104476 del 7/12/2012)”.
L'assunto di questa ulteriore illegittima negazione di un emolumento dovuto, infatti, anche secondo il Tribunale del Lavoro “non ha alcun fondamento giuridico né alcun ancoraggio testuale o logico” e conviene con quanto sostenuto con grande professionalità dai legali Anief in udienza evidenziando come “non si comprende perché da tale data si sia applicata (del tutto arbitrariamente) una diversa modalità di calcolo dell’indennità ovvero, per meglio dire, si sia negato un emolumento (il beneficio economico legato alla posizione di livello) che non è stato né abrogato né modificato né ridotto”. In sentenza, dunque, viene riportato chiaramente come la previsione posta in essere dall'Amministrazione con la nota IGOP n. 104476 del 7/12/2012 “non ha ancoraggio testuale perché dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007, emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA (prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di assorbibilità dei rispettivi emolumenti, sicché deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrale a prescindere dall'attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art. 50”.
“Il MEF e, di conseguenza, il MIUR hanno dato una palese quanto illegittima applicazione alla Legge di Stabilità 2013 – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - disponendo anche l'applicazione retroattiva della nuova norma che prevede un diverso computo per la liquidazione del compenso per incarichi superiori di chi svolge funzioni di DSGA e applicandola illegittimamente agli anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. I nostri legali sono intervenuti per ristabilire la legalità e il rispetto del fondamentale principio generale di irretroattività della legge; del resto già la Corte Costituzionale si era espressa in materia, avallando le nostre tesi con la sentenza n. 108/2016”. Dichiarata, pertanto, l’integrale illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio della ricorrente e il MEF, a cui il Tribunale ha stabilito che in piena autonomia “si deve attribuire la decisione di aver operato tali trattenute”, è stato condannato all’integrale restituzione delle somme perunimporto pari a 3.426,28 Euro oltre interessi legali e a 1.5000 Euro di spese di soccombenza, oltre accessori.
L'Anief ricorda che è attivo lo specifico ricorso riservato al personale Amministrativo che ricopre funzioni di DSGA e che vuole far valere i propri diritti e rivendicare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della legge di Stabilità 2013 e ottenere la restituzione dell'ulteriore decurtazione effettuata sul proprio compenso per la valorizzazione professionale ATA, beneficio economico legato alla posizione di livello, illegittimamente posta in essere dall'Amministrazione senza alcun fondamento normativo.