Débâcle completa del Miur contro le ragioni patrocinate dai legali Anief a tutela del diritto dei docenti ‘depennati’ dalle GaE: vittoria piena in primo e in secondo grado e condanna del Ministero al pagamento delle spese di soccombenza.
Accoglimento totale in Corte d'Appello e in altri due tribunali del lavoro per le tesi sostenute dall’Anief sul pieno diritto al reinserimento in Graduatoria a Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo, coadiuvati dal costante lavoro dei legali sul territorio, ottengono nuove determinanti vittorie in tribunale con pieno accoglimento delle tesi patrocinate dal nostro sindacato e la condanna del MIUR presso la Corte d'Appello di Ancona (Avv. Rodrigo Verticelli), il Tribunale del Lavoro di Salerno (Avv. Antonio Salerno) e di Perugia (Avv. Maria Francesca Genova).
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il reinserimento in GaE è un diritto che il Miur non poteva negare soprattutto in caso di regolare proposizione di domanda di reinserimento prodotta per tempo dagli interessati. Non possiamo che essere soddisfatti dell'ottimo lavoro dei nostri legali: i docenti, ora, potranno nuovamente accedere all’assegnazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato in base al proprio punteggio e ottenere il reintegro della propria posizione in quelle graduatorie da cui il Ministero voleva, illegittimamente, escluderli.
La Corte d'Appello di Ancona respinge, infatti, il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione già soccombente in primo grado e conferma che “in relazione alla posizione dei così detti “depennati”, in mancanza di una norma che sanzioni l'omessa domanda di aggiornamento con una espressa previsione di decadenza, si deve ritenere che l'esclusione dalle graduatorie sia soltanto temporanea, essendo condizionata dall’esercizio potestativo del docente il quale, in occasione di un successivo aggiornamento, manifesti la sua intenzione di essere nuovamente reinserito”. Conferma della favorevole sentenza di primo grado, dunque, con diritto al reinserimento del docente nelle Graduatorie di interesse dalla data di prima pubblicazione delle stesse e condanna del MIUR soccombente al pagamento di 3.500 Euro oltre accessori per le spese di giudizio.
Con ulteriori 3.500 Euro di condanna alle spese di lite comminate dal Tribunale del Lavoro di Salerno, il Ministero dell’Istruzione subisce un'ulteriore pesante sconfitta contro le ragioni patrocinate dai legali Anief a tutela dei diritti dei docenti cancellati dalle Graduatorie a Esaurimento e impossibilitati a potervisi reinserire per una interpretazione restrittiva della normativa posta in essere dal MIUR. La normativa primaria, infatti (art. 1, comma 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143) dà piena ragione a quanti richiedono nei termini ministeriali il corretto reinserimento dopo essere stati cancellati prevedendo espressamente che, all’atto di ogni aggiornamento, “è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”. Come sostenuto con la solita perizia in udienza dai legali Anief, infatti, tale previsione “non risulta espressamente abrogata” e “detta abrogazione non può ritenersi implicita nella trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e nella conseguente cristallizzazione delle medesime”.
Il Tribunale del Lavoro di Perugia, poi, ribadisce quanto già statuito anche dalla Corte di Cassazione in favore del reinserimento in graduatoria dei docenti cancellati ed evidenza, inoltre, come “non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà”. Le sentenze, dunque, sono univoche nell'accogliere le tesi da sempre sostenute dall’Anief e dichiarare l’illegittimità dell’operato del MIUR con conseguente disapplicazione del “DM 235/2014, nella parte in cui, nel disporre l’aggiornamento delle graduatorie, non aveva previsto la possibilità del reinserimento dei soggetti precedentemente cancellati, stante il contrasto con il decreto legge 97/2004, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143, art. 1, comma 1 bis, secondo cui “a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.
“Il reinserimento in GaE – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è un diritto che il MIUR non poteva negare soprattutto in caso di regolare proposizione di domanda di reinserimento prodotta per tempo dagli interessati. Non possiamo che essere soddisfatti dell'ottimo lavoro dei nostri legali: i docenti interessati, ora, potranno nuovamente accedere all’assegnazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato in base al proprio punteggio e ottenere il reintegro della propria posizione in quelle graduatorie da cui il Ministero voleva, illegittimamente, escluderli”.