Nel giorno della firma del contratto e della pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale che dà il via alla nuova Mobilità 2017, il Miur viene nuovamente condannato in tribunale per le illegittimità delle precedenti procedure di trasferimento. Centinaia di lavoratori già pronti a ricorrere con Anief.
Le procedure di Mobilità 2017 non partono sotto i migliori auspici per il Miur: proprio nel giorno della firma definitiva del Contratto Integrativo che regolerà i trasferimenti 2017, arrivano tre sentenze dei Tribunali del Lavoro di Napoli Nord e di Venezia che danno ragione all'Anief riguardo le illegittimità poste in essere nella contrattazione collettiva sul mancato riconoscimento del punteggio per il servizio svolto nelle scuole paritarie e il mancato rispetto del merito.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le modifiche alla contrattazione collettiva erano doverose, non è possibile continuare a tollerare odiose discriminazioni riguardo al servizio svolto durante il precariato o nelle scuole paritarie; i tribunali ci hanno già dato ragione e, ancora una volta, sarà il nostro sindacato a sistemare quelle 'storture' contenute nel CCNI e a tutelare davvero i diritti dei lavoratori.
Le graduatorie interne d'istituto, infatti, da cui si individueranno i soprannumerari, continuano a essere regolate in base a una diversa valutazione del servizio preruolo (valutato per intero solo per i primi 4 anni e con punteggio inferiore rispetto al servizio di ruolo) che permane anche nella mobilità “a domanda condizionata”. Nessuna valorizzazione, poi, viene riconosciuta nella Tabella allegata alla contrattazione integrativa al servizio svolto nelle scuole paritarie o a al preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno o, ancora, ai titoli abilitativi conseguiti tramite SSIS, TFA, al titolo di specializzazione sul sostegno per gli alunni disabili, come se queste esperienze professionali e culturali non avessero alcun valore nella formazione di quel 'merito' su cui deve essere regolata la mobilità territoriale o professionale del personale scolastico.
A smentire gli accordi contrattuali, invece, interviene la magistratura con ben tre sentenze che danno nuovamente ragione all'Anief e confermano l'illegittimità delle previsioni contrattuali. Il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, ad esempio, accoglie senza riserve il ricorso patrocinato per l'Anief dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Speranza e, riprendendo la già consolidata giurisprudenza in materia ottenuta dal nostro sindacato, evidenzia come “Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
Altre due sentenze del Tribunale del Lavoro di Venezia, ottenute dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro e Denis Rosa, inoltre, danno piena soddisfazione alle tesi da sempre patrocinate dall'Anief e confermano che il Ministero dell'Istruzione ha posto in essere delle operazioni di mobilità che non hanno rispettato il fondamentale principio del merito e della professionalità acquisita dai lavoratori, valorizzata nel punteggio attribuito loro per i trasferimenti. Le due sentenze, infatti, confermano che l'unico principio da rispettare nella mobilità, in assenza di precedenze, è quello del merito e specifica come “la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell’assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all’allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell’ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l’ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza”, con relativa condanna a carico del MIUR al pagamento di oltre 5.000 Euro di spese di soccombenza.
“Le modifiche alla contrattazione collettiva sui trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo e le Graduatorie interne d'Istituto erano doverose – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - non è possibile continuare a tollerare odiose discriminazioni riguardo al servizio svolto durante il precariato o nelle scuole paritarie; i tribunali ci hanno già dato ragione e, ancora una volta, sarà il nostro sindacato a sistemare quelle “storture” contenute nel CCNI e a tutelare davvero i diritti dei lavoratori”. Anief ricorda che sulla mobilità ha già attivato una serie di ricorsi contro la violazione dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo confermate con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per informazioni e adesioniclicca qui.