Dopo l'avvio delle procedure di Mobilità 2017 e la denuncia dell'Anief sulle tante illegittimità ancora presenti nel CCNI, il sindacato vince ancora in tribunale e invita tutti i docenti interessati a dichiarare il servizio svolto nelle scuole paritarie e a ricorrere in tribunale per la tutela dei propri diritti.
I tribunali del Lavoro continuano a dare ragione all'Anief e a condannare il Miur per il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle procedure di Mobilità. Lo scorso 13 aprile altre due sentenze emanate dai Tribunali del Lavoro di Genova e Livorno danno ragione ai docenti che si erano rivolti al nostro sindacato per la mancata attribuzione di punteggio al servizio svolto nelle paritarie per le procedure di mobilità e dichiarano il loro pieno diritto all'attribuzione del punteggio.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il CCNI 2016 è già stato dichiarato illegittimo e annullato dai tribunali del lavoro nella parte in cui non valorizza il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari e illegittimo è, ovviamente, il nuovo contratto integrativo siglato lo scorso 12 aprile che continua a violare la normativa primaria in materia. Invitiamo tutti gli interessati a dichiarare gli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie seguendo le specifiche istruzioni fornite dal nostro sindacato e ad agire in tribunale per il riconoscimento dei propri diritti e del giusto punteggio.
Una nuova vittoria dell'Anief arriva, infatti, con la sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova che, a conferma dell'ordinanza cautelare già emessa, pubblica un provvedimento esemplare che accoglie le tesi patrocinate dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Antonio Salerno e ribadisce come la previsione contenuta nella contrattazione collettiva che nega la possibilità di attribuzione di punteggio utile ai fini della mobilità in caso di servizio svolto negli istituti paritari sia da considerarsi “senz’altro affetta da nullità per contrasto con il principio generale sancito dalla legge 62/2000 intitolata “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione” a mente della quale “il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art 33 comma 3 Cost, è costituito dalle scuole statali paritarie private e degli enti locali” ( art 2 comma 2)”. La sentenza ribadisce, infatti, come l’art 2 del Dl 255/2001 convertito in legge 333/01 che ha previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, sia inequivocabile e, dunque, “la motivazione addotta dal CCNI per la mancata attribuzione del servizio pre ruolo presso scuole paritarie ovvero la non riconoscibilità dello stesso a fini della ricostruzione di carriera, non solo è contrario a suddetti principi, ma è anche errato”.
Presso il Tribunale del Lavoro di Livorno, inoltre, gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Fabbrini ottengono il medesimo soddisfacente risultato con la constatazione da parte del Giudice del Lavoro toscano che rileva, accogliendo in toto le motivazioni addotte nel ricorso Anief, come “neppure vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica, ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale” con l'ulteriore chiarimento dell'incongruenza prevista nella contrattazione integrativa ai fini della mobilità visto che “proprio facendo applicazione del detto principio di legge, anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado” (vedasi tabella allegata al bando di concorso del 23/2/16)”.
Troppe e diversificate, dunque, le illegittimità contenute nella nuova procedura di mobilità in corso di svolgimento non solo per quanto riguarda il servizio nelle scuole paritarie. L'Anief ribadisce quanto già annunciato e attiva specifici ricorsi per porre rimedio alle troppe violazioni dei diritti dei lavoratori contenute nella contrattazione integrativa che continua a negare il trasferimento su posto comune ai docenti di sostegno che raggiungono il quinquennio di permanenza computando il servizio preruolo, a non attribuire alcun punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie, a non valorizzare le abilitazioni SSIS, TFA, Sostegno e il servizio di leva svolto non in costanza di nomina con l'attribuzione del corretto punteggio per i trasferimenti, le graduatorie interne d'istituto e la mobilità d'ufficio. Nella Mobilità d'Ufficio, poi, così come nelle procedure per l'elaborazione delle Graduatorie interne d'Istituto da cui individuare i soprannumerari, permane l'odiosa discriminazione del servizio preruolo sia per l'attribuzione del punteggio (valutato la metà per i primi quattro anni e 2/3 per gli ulteriori anni rispetto al punteggio pieno attribuito al servizio di ruolo), sia per l'attribuzione del doppio punteggio per chi ha lavorato nelle piccole isole.
L'Anief invita tutti i docenti interessati a dichiarare il servizio svolto nelle scuole paritarie e ogni altro titolo utile seguendo le specifiche istruzioni predisposte dal sindacato e a ricorrere in tribunale per la tutela dei propri diritti.
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