Nuove vittorie per l'Anief in favore del personale scolastico cui il Miur non riconosce sin da subito tutto il servizio svolto durante il precariato ai fini della ricostruzione di carriera. Ancora possibile aderire gratuitamente ai ricorsi Anief sia per il personale docente che ATA.
Nessun dubbio per i tribunali del lavoro di tutta Italia sul diritto all'integrale e immediata ricostruzione di carriera per il personale scolastico cui il Ministero riconosce per intero, una volta immessi in ruolo, solo i primi quattro anni di servizio preruolo. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Mirella Pulvento ottengono altre due vittorie per l'Anief presso i Tribunali del Lavoro di Torino e Trieste con la condanna del MIUR a riconoscere integralmente l’anzianità maturata dai lavoratori durante il periodo di pre-ruolo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il servizio svolto durante il precariato non può e non deve essere considerato come servizio 'di serie B' e docenti e ATA hanno pieno diritto a vedersi inquadrati nel livello stipendiale spettante in base al computo dell'intero trascorso lavorativo a tempo determinato svolto alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione. Ancora una volta il nostro sindacato è intervenuto per sanare le storture contenute nella normativa interna e, ancora una volta, abbiamo imposto il rispetto della normativa comunitaria e del fondamentale principio di non discriminazione del lavoro precario contenuto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE che, troppo spesso, il Miur dimostra di voler ignorare.
Il Tribunale del Lavoro di Torino, infatti, nel decidere su un ricorso promosso dall'Anief a tutela di una dipendente assunta nei ruoli come Assistente Amministrativa, ha ribadito che “deve essere riconosciuto il diritto del personale ausiliario all’integrale riconoscimento dell’anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea”, specificando come “La circostanza che il periodo escluso dalla valutazione dell’anzianità venga “recuperato” successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento, non vengono pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del dipendente”.
Il Tribunale del Lavoro di Trieste, inoltre, nel dare ragione a una docente con ben 10 anni di servizio preruolo alle spalle, tiene a precisare che, proprio in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, non è possibile rilevare, per negare il diritto dei lavoratori all'integrale e immediato riconoscimento dell'anzianità di servizio, “l’esistenza di norme interne generali ed astratte come l’art. 485 d.lvo 297/94 o di altre clausole della contrattazione collettiva”, chiarendo che “In questo senso si è espressa molto recentemente la Suprema Corte che, dopo attenta e approfondita disamina della giurisprudenza comunitaria e dei contratti collettivi stipulati nel tempo ha concluso affermando che “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa…correttamente, pertanto la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni della Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali, al 'personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo', senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità” (Cass. 22558/16).
Piena vittoria dell'Anief in tribunale, dunque, e nuova condanna del MIUR a eseguire l'immediata e integrale ricostruzione di carriera in favore dei due dipendenti che si sono rivolti con fiducia ai nostri legali per la tutela dei propri diritti. “Il servizio svolto durante il precariato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - non può e non deve essere considerato come servizio “di serie B” e docenti e ATA hanno pieno diritto a vedersi inquadrati nel livello stipendiale spettante in base al computo dell'intero trascorso lavorativo a tempo determinato svolto alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione. Ancora una volta il nostro sindacato è intervenuto per sanare le storture contenute nella normativa interna e, ancora una volta, abbiamo imposto il rispetto della normativa comunitaria e del fondamentale principio di non discriminazione del lavoro precario contenuto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE che, troppo spesso, il MIUR dimostra di voler ignorare”.
Ancora possibile aderire gratuitamente agli specifici ricorsi per la ricostruzione di carriera promossi dall'Anief e rivolti sia al personale docente, sia al personale ATA.