Anief ha rotto gli indugi e ha deciso di rivolgersi al tribunale per chiedere la considerazione del precedente all’assunzione a tempo indeterminato ai docenti di sostegno che chiedono il passaggio sulla disciplina e per far riconoscere interamente tutto il servizio svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini dell’individuazione dei perdenti posti attraverso le graduatorie interne agli istituti scolastici.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l'impossibilità di soddisfare il quinquennio sul sostegno computando il servizio svolto da supplente costituisce una grave lesione del diritto del docente. La questione è stata affrontata, con esito favorevole per i docenti, sia dalla curia europea sia dai tanti giudici del lavoro italiani che stanno esaminando i casi da noi patrocinati in tribunale: il servizio pre-ruolo, lo ha detto di recente pure la Cassazione per la parte retributiva, non ha nulla di diverso rispetto a quello svolto da chi è assunto a tempo indeterminato.
Per informazioni maggiori relative al ricorso contro la mancata considerazione dei periodi pre-ruolo, ai fini della mobilità 2017 (anche per ottenere un punteggio maggiore e avere ulteriore possibilità di spostamento presso una sede scolastica più favorevole) cliccare qui.
Per fare il docente di sostegno occorre avere una predisposizione particolare, poiché si tratta di un lavoro formativo particolarmente impegnativo e faticoso. Lo sanno bene gli oltre 150mila docenti che annualmente vengono impegnati in questo particolare profilo d’insegnamento. Tanto che una parte di loro, dopo un’esperienza di alcuni anni a diretto contatto con gli alunni disabili, vorrebbe tornare a fare il docente curricolare, sulla disciplina per la quale è abilitato. Peccato che il Miur glielo impedisca, perché continua a non tenere conto dei periodi di pre-ruolo svolti sempre sul sostegno. Inoltre, la mancata considerazione del servizio svolto prima dell’assunzione a tempo determinato, può essere fatale ai fini dell’individuazione dei perdenti posti attraverso le graduatorie interne agli istituti scolastici.
Nell’Ordinanza sulla mobilità 2017 – la n. 220 e 221 del 12 aprile scorso - non è infatti contemplato il riconoscimento del servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine: non si comprende il motivo per cui il Miur non lo debba ritenere utile ai fini del raggiungimento del vincolo quinquennale per passare sulla disciplina comune. La questione è già stato sollevata più volte in tribunale e non si contano più le sentenze che danno ragione ai lavoratori.
Citiamo, a mo’ di esempio, una delle ultime, emessa a Trieste, dove il giudice del lavoro, su ricorso patrocinato dal legale Anief Mirella Pulvento, ha rilevato come risulti illegittimo non computare gli anni di pre-ruolo ai fini del raggiungimento del quinquennio di servizio sul sostegno, evidenziando come “la normativa dell’Unione Europea impone di assicurare ai lavoratori con contratto a tempo determinato parità di trattamento economico e giuridico rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, anche attraverso la disapplicazione della normativa nazionale eventualmente contrastante con tale principio, salvo che tale disparità sia giustificata da ragioni oggettive” e che è illegittimo “il contratto collettivo che regola, nel caso di specie, le procedure di mobilità di cui si discorre” ove “prevede che il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno decorra dall’immissione in ruolo, restando irrilevante il servizio prestato, sempre su posti di sostegno, con contratti a termine”.
Il Tribunale triestino, quindi, ha concluso il suo operato sostenendo che con la stipula del contratto a tempo indeterminato al docente di sostegno vanno considerati utili i periodi svolti da supplente sullo stesso profilo, “ai fini della medesima legittimazione al trasferimento su posto comune”. Per il giudice, in caso contrario, “appare evidente la discriminazione che sussiste tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato che, a parità di mansioni svolte e di esperienza lavorativa rispetto ai primi, nelle medesime procedure non possono, in base al citato Ccni, avvalersi di tutti gli anni di servizio prestato ai fini della legittimazione al trasferimento su posto comune”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “l'impossibilità di soddisfare il quinquennio sul sostegno computando il servizio svolto da supplente costituisce una grave lesione del diritto del docente. La questione è stata affrontata, con esito favorevole per i docenti, dalla curia europea e anche dai tanti giudici del lavoro italiani che stanno esaminando i casi da noi patrocinati in tribunale: il servizio pre-ruolo, lo ha detto di recente pure la Cassazione affrontando la questione per il versante retributivo, non ha nulla di diverso rispetto a quello svolto da chi è assunto a tempo indeterminato. Pertanto, non vi è alcuna motivazione logica e giuridica perché vengano sottratti ai dipendenti che fanno domanda di trasferimento i punteggi relativi agli anni precedenti all’immissione in ruolo”.
Per informazioni più dettagliate relative al ricorso contro la mancata considerazione dei periodi pre-ruolo, ai fini della mobilità 2017 (anche per ottenere un punteggio maggiore e avere ulteriore possibilità di spostamento presso una sede scolastica più favorevole) cliccare qui.
Per questi motivi, nei prossimi giorni il sindacato intensificherà i seminari formativi rivolti al personale scolastico, oltre a quelli già programmati, durante i quali si spiegheranno le nuove regole, a iniziare da quelle che ordinano i prossimi trasferimenti e passaggi di ruolo. Inoltre, presso le sedi Anief di tutta Italia, vi sono sportelli straordinari di consulenza, sempre a supporto della compilazione della domanda di mobilità: il personale scolastico potrà cercare la sede più vicina.
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