Anief riapre il contenzioso: se, infatti, la normativa previgente alla firma dell’ultimo CCNL 2001 prevedeva il pieno riconoscimento del servizio di ruolo prestato in diversa qualifica professionale, nel ricercare l’allineamento con la figura dei direttori amministrativi dei Conservatori è stata peggiorata la progressione di carriera degli ex responsabili amministrativi transitati nel 2000 nei nuovi ruoli.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non appena il nostro sindacato sarà rappresentativo nel 2018 chiederemo il ripristino delle norme previgenti ai contratti firmati negli ultimi quindici anni. Inoltre, investiremo ancora una volta la Cassazione, ma questa volta per la violazione del D. lgs. 297/94, forti del disconoscimento recente dello stesso meccanismo della temporizzazione per il personale docente da parte delle SS. UU.
Se, infatti, la normativa previgente alla firma dell’ultimo CCNL 2001 (art. 8, combinato con artt. 87 e 142 - CCNL 2003, art. 89 - CCNL 2007) prevedeva, secondo la Cassazione, il pieno riconoscimento del servizio di ruolo prestato in diversa qualifica professionale, nel ricercare l’allineamento con la figura dei direttori amministrativi dei Conservatori è stata volutamente peggiorata la progressione di carriera degli ex responsabili amministrativi transitati nel 2000 nei nuovi ruoli.
"Appena sarà rappresentativa nel 2018, Anief chiederà il ripristino delle norme previgenti ai contratti firmati negli ultimi quindici anni. Nel frattempo, investirà ancora una volta la Cassazione, ma questa volta per la violazione del D. lgs. 297/94, forte del disconoscimento, invero, recente dello stesso meccanismo della temporizzazione per il personale docente da parte delle SS. UU.", afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
Sono diverse le sentenze del giudice di legittimità (ex plurimis nn. 5713/2015 e n. 6267/15), infatti, a cui si allinea anche l’Adunanza plenaria della Corte dei Conti (ex aliis n. 17/2015) - riformulando un precedente positivo della Sezione regionale dell’Abruzzo (1/2015), con cui si ribadisce la volontà contrattuale da parte dell’amministrazione e dei sindacati rappresentativi di attuare il meccanismo della temporizzazione al momento del transito del personale amministrativo al profilo istituendo di DSGA - di cui all’art. 34 del CCNL 1999.
E per i giudici contabili che, peraltro, avevano richiesto una nuova nota Miur sull’argomento, trova conferma il vincolo pattizio anche a dispetto del sacrificio del principio della parità retributiva. Certo, in tutte le sentenze si cita sempre l’art. 4 del D.P.R. 399/88 (cc. 8 e 13) che richiama la legge 576/70, norme ritenute superate dall’accordo tra le parti avvenuto a partire dal 2000.
"Strano appare come nessuno abbia mai citato il Testo unico sulla scuola, di cui invocheremo lo scrutinio nei ricorsi pilota che porteremo in tribunale, mentre una recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 9144/2016) sul riconoscimento per intero del servizio prestato da una docente della primaria nel passaggio alla secondaria sulla scorta di quanto previsto nel D.P.R. 417/74 (artt. 77, 83) e nella legge 312/80 (art. 57) ci induce a riproporre la questione della cosiddetta temporizzazione all’attenzione dei giudici in attesa di cambiare, appena vinta la prossima campagna RSU, tali regole contrattuali che penalizzano i soli attuali DSGA in servizio", conclude il presidente Anief.
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