Anche il Tribunale Amministrativo dà ragione all'Anief sulla tutela dei diritti degli alunni disabili e impone al Miur la corretta attribuzione delle ore di sostegno negate a un alunno con handicap grave.
L'iniziativa Anief 'Sostegno, non un'ora di meno!' prosegue con esiti sempre favorevoli in tribunale a dimostrazione che le tesi patrocinate dal nostro sindacato, confermate anche recentemente dal Consiglio di Stato, sono solide e che il MIUR non ha alcuna discrezionalità decisionale sul numero di ore da assegnare all'alunno disabile.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): come abbiamo sempre sostenuto, il diritto allo studio, all’integrazione e all’educazione è un diritto soggettivo inviolabile, non suscettibile di discrezionalità o affievolimento da parte dell'Amministrazione perché è strumento necessario per la realizzazione del diritto all’educazione ed allo sviluppo della personalità dell'alunno sancito da principi di rango costituzionale e dalla normativa anche sovranazionale. Siamo orgogliosi dell'impegno e dei successi che stiamo ottenendo a tutela degli alunni più deboli.
Sussiste in capo alla Amministrazione il dovere di garantire il diritto alla corretta assegnazione delle ore di sostegno nella misura resa necessaria dalla gravità dell’handicap, questo quanto emerge dall'ultima sentenza ottenuta dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Tiziana Sponga presso il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna che, accertato “il diritto dello studente a conseguire una determinata e personalizzata offerta didattica”, evidenzia come “l’Amministrazione è vincolata a garantire questa offerta, cioè all’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno nella misura idonea a realizzare la finalità delservizio”, specificando che “l’amministrazione, nel rispetto del vincolo costituito dalla dotazione organico di insegnanti di sostegno per ogni gruppo di alunni frequentanti, è legittimata a far ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi (art. 21, co. 8-9 L. 59/97) ed alla possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni indicati al co. 3, in presenza di handicap particolarmente gravi”.
La sentenza, impeccabile nelle sue determinazioni, si va ad aggiungere ai tanti successi già ottenuti dall'Anief anche recentemente e ricorda come “la Corte Costituzionale, infatti, nella sentenza n. 80 del 2010, ha ribadito che il diritto all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno, ed in ordine alla individuazione del numero adeguato delle ore di sostegno, la normativa vigente, in particolare il citato art. 12 della legge 104/92, prevede, una volta intervenuto l'accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, l’elaborazione di un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della personahandicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato”. Sulla base di tale previsione normativa, viene nuovamente ribadito dal TAR che “l'intervento di sostegno e, nello specifico, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore dovrà essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamico funzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto Ministeriale 331/1998”.
La sentenza, dunque, nell'annullare gli atti impugnati e nel condannare il MIUR anche al pagamento di 2.000 Euro oltre accessori per le spese di giudizio, conferma quanto da sempre sostenuto dall'Anief: “è la stessa legge a prevedere che il diritto alla istruzione del disabile non venga compromesso da scelte organizzative e/o finanziarie, riconoscendo tutela prioritaria al diritto della persona disabile” e conclude chiarendo che “è necessario adottare un criterio rigoroso nell’accertare la colpa dell’amministrazione in vicende come queste, che non scaturiscono da un’erronea percezione di quale siano le prestazioni sociali da garantire ad un minore che presenta una qualunque forma di handicap, ma sono la conseguenza necessitata dei tagli alle spese poste in bilancio”.
“Come abbiamo sempre sostenuto – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il diritto allo studio, all’integrazione e all’educazione è un diritto soggettivo inviolabile, non suscettibile di discrezionalità o affievolimento da parte dell'Amministrazione perché è strumento necessario per la realizzazione del diritto all’educazione ed allo sviluppo della personalità dell'alunno sancito da principi di rango costituzionale e dalla normativa anche sovranazionale. Siamo orgogliosi dell'impegno e dei successi che stiamo ottenendo a tutela degli alunni più deboli”. L'Anief, come già dichiarato in occasione della recente sentenza del Consiglio di Stato, ribadisce che la propria azione legale non si fermerà e continuerà a impugnare anche i decreti dei futuri Gruppi di lavoro territoriali (GIT) in tutti quei casi in cui non risulteranno adeguati alle nuove certificazioni e impugnerà quelle decisioni prese dalle rinnovate équipe psicopedagogiche, qualora non dovessero riconoscere le situazioni di grave disabilità e la conseguente necessità di assegnare correttamente il docente di sostegno, così come prevedevano le vecchie regole.
Il sindacato ricorda che in caso di inadempienze sulla corretta attribuzione delle ore di sostegno, le segnalazioni (da parte delle famiglie, dei docenti, dei dirigenti scolastici e del personale tutto) vanno inviate scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.