Ormai inarrestabili le vittorie Anief che impongono al Miur il reinserimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza in GaE. Adesioni aperte ai nuovi ricorsi 2017.
Questa volta è il Giudice del Lavoro di Cagliari ad accogliere senza riserve le richieste proposte dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Maurizio Marras che ottengono piena soddisfazione in favore di una docente depennata per non aver confermato la sua permanenza in graduatoria nei precedenti aggiornamenti.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): abbiamo nuovamente imposto al Ministero dell'Istruzione il pieno rispetto della gerarchia delle fonti e, dunque, della normativa primaria che prevede la possibilità, per i docenti cancellati, di essere reinseriti nelle Graduatorie d'interesse all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione. Non ci fermeremo qui e proseguiremo la nostra battaglia per ottenere l'accesso a questo canale di immissioni in ruolo per tutti i docenti abilitati.
L'Anief ricorda che sono aperte le preadesioni agli specifici ricorsi 2017 per ottenere l'inserimento o il reinserimento in Graduatoria a Esaurimento.
La sentenza ottenuta dall'ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di Cagliari, infatti, parla chiaro e ritiene evidente come debba "escludersi che, nella attuale situazione normativa, la mancata presentazione della domanda di permanenza o aggiornamento determini la cancellazione definitiva dalle graduatorie a esaurimento” specificando di non condividere “l'interpretazione secondo la quale l'art. 1 co. 1-bis, D.L. 97/04, il quale, come è noto, […] ha, altresì precisato che “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”, sia stato implicitamente abrogato dall'art. 1, co. 605, lett. c), legge 27 dicembre 2006 n. 296”.
Riprendendo quanto precedentemente rilevato in medesime sentenze favorevoli già ottenute dal nostro sindacato anche in sede amministrativa e confermate recentemente anche dalla Suprema Corte di Cassazione, si evidenzia - come da sempre sostenuto dall'Anief - come possa essere evidentemente “difficile ipotizzare che la mera mancata presentazione della domanda nei termini stabiliti possa costituire espressione della volontà del docente di farsi cancellare dalla graduatoria in contestazione (quella ad esaurimento, n.d.r.), né una tale volontà può ritenersi implicita nel comportamento tenuto nel caso di specie dai ricorrenti". Il Tribunale del Lavoro di Cagliari, infatti, condivide “le argomentazioni già espresse dal giudice amministrativo che ha dichiarato in parte illegittimo il D.M. 42 del 2009, in assenza di contrasto tra la previsione generale avente ad oggetto l'istituzione delle graduatorie ad esaurimento (art.1 c. 605) e la disposizione speciale dell'art 1, c.1 bis della L143/2004, che consente il reinserimento nella graduatoria di chi, originariamente incluso, sia stato successivamente cancellato per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento” e condanna il Ministero dell'Istruzione anche al pagamento delle spese di lite quantificate in 3.090 Euro oltre accessori.
“Abbiamo nuovamente imposto al Ministero dell'Istruzione il pieno rispetto della gerarchia delle fonti – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e, dunque, della normativa primaria che prevede la possibilità, per i docenti cancellati, di essere reinseriti nelle Graduatorie d'interesse all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione. Non ci fermeremo qui e proseguiremo la nostra battaglia per ottenere l'accesso a questo canale di immissioni in ruolo per tutti i docenti abilitati”. L'Anief ricorda che sono aperte le preadesioni agli specifici ricorsi 2017 per ottenere l'inserimento o il reinserimento in Graduatoria a Esaurimento.
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