Piena ragione riconosciuta ormai da tutta la giurisprudenza ottenuta in questi mesi dai legali Anief sulle numerose illegittimità contenute nella contrattazione collettiva relativa alle procedure di trasferimento. Marcello Pacifico: le illegittimità permangono anche con la nuova mobilità 2017 appena conclusa, ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.
Stavolta sono i Tribunali del Lavoro di Cagliari e Verona ad accogliere le tesi patrocinate dai legali Anief sui troppi errori e sulle illegittimità poste in essere dal Ministero dell'istruzione nelle operazioni di Mobilità dello scorso anno. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Le illegittimità anche in questa procedura di mobilità appena conclusa continuano a essere molteplici: il servizio preruolo nelle graduatorie interne d'istituto e nella mobilità d'ufficio è ancora discriminato in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE con l'attribuzione della metà del punteggio rispetto al servizio di ruolo ed il computo per intero solo dei primi 4 anni, senza alcuna giustificazione plausibile. Abbiamo già vinto in tribunale sul punto come abbiamo avuto successo contro l'algoritmo 'impazzito', la mancata valutazione del servizio svolto nelle paritarie e il computo del preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno. Visto che i nostri appelli sono rimasti 'lettera morta', non potremo far altro che ribadire in tribunale che la contrattazione integrativa non può andare contra legem e non rispettare l'effettiva professionalità acquisita dai lavoratori anche durante il lungo periodo di precariato cui sono stati costretti dal MIUR”. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief inviando, a integrazione della documentazione già trasmessa entro il 6 maggio, i modelli aggiuntivi predisposti dall'Anief per ogni singola tipologia di ricorso.
A smentire gli accordi contrattuali e le procedure poste in essere dal MIUR, infatti, interviene ancora una volta la magistratura con due nuovi provvedimenti che danno pienamente ragione all'Anief e confermano l'illegittimità dei trasferimenti dello scorso anno. Il Tribunale del Lavoro di Cagliari, ad esempio, accoglie senza riserve il ricorso patrocinato per l'Anief dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro e Maurizio Marras e, riprendendo la già consolidata giurisprudenza in materia ottenuta dal nostro sindacato, evidenzia come l'unico vero criterio da dover rispettare nelle operazioni di trasferimento non può che essere il merito e, dunque, il punteggio acquisito nel corso della sua carriera dal docente a nulla valendo l'eventuale ordine in cui sono state inserite le scelte delle province o degli Ambiti per gli immessi in ruolo nella Fase C del piano straordinario.
Il Tribunale del Lavoro di Verona, inoltre, su ricorso patrocinato dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro e Maria Maniscalco, rincara la dose evidenziando come sia impossibile “ammettersi che l’Amministrazione si “trinceri” dietro l’ “algoritmo algebrico” del programma informatico che ha “guidato” le assegnazioni dei diversi ambiti territoriali: il programma doveva, difatti, tradurre in termini matematici i criteri e le priorità dettate dalle previsioni di legge e da quelle della contrattazione collettiva di settore” ribadendo che “Nel quadro normativo e delle previsioni collettive globalmente valutati non è dato evincere l’esistenza di un criterio di assegnazione degli “ambiti territoriali” alternativo che debba prevalere sul criterio del punteggio (di impronta eminentemente “meritocratica”)” e rilevando che “Proprio l’estrema variabilità della posizione in graduatoria dello stesso docente nei diversi ambiti nazionali di assegnazione – a parità di punteggio dallo stesso vantato – lascia ben comprendere, anche sul piano della logica razionale e della obiettiva auspicabile sensatezza della doverosa attuazione dei criteri di legge, la totale inaccoglibilità della pretesa dell’Amministrazione di redigere un’unitaria graduatoria “di preferenza”, dovendosi invece inevitabilmente procedere a stilare una graduatoria in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogni ambito territoriale indicato nelle preferenze”.
Confermata ancora una volta, dunque, l'insensatezza delle procedure operate dal Ministero e la violazione, da parte dell’Amministrazione “dei criteri sopra enucleati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse, reputandosi che l’Amministrazione abbia violato l’art. 1, comma 108 della legge n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all’O.M.) nonché l’art. 6 CCNI mobilità scuola dell’8.4.2015 e dell’O.M. n. 241/2016” con relativa condanna alla rettifica delle operazioni di trasferimento già effettuate.
“Le illegittimità anche in questa procedura di mobilità appena conclusa continuano a essere molteplici – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il servizio preruolo nelle graduatorie interne d'istituto e nella mobilità d'ufficio è ancora discriminato in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE con l'attribuzione della metà del punteggio rispetto al servizio di ruolo ed il computo per intero solo dei primi 4 anni, senza alcuna giustificazione plausibile. Abbiamo già vinto in tribunale sul punto, come abbiamo avuto successo contro l'algoritmo 'impazzito', la mancata valutazione del servizio svolto nelle paritarie e il computo del preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza su posti di sostegno. Visto che i nostri appelli sono rimasti 'lettera morta', non potremo far altro che ribadire in tribunale che la contrattazione integrativa non può andare contra legem e non rispettare l'effettiva professionalità acquisita dai lavoratori anche durante il lungo periodo di precariato cui sono stati costretti dal MIUR”. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief inviando, a integrazione della documentazione già trasmessa entro il 6 maggio, i modelli aggiuntivi predisposti dall'Anief per ogni singola tipologia di ricorso.
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