Ancora conferme in tribunale sul diritto dei docenti cancellati per mancato aggiornamento al reinserimento nelle graduatorie d'interesse. Aperte le preadesioni ai nuovi ricorsi Anief 2017.
Il diritto al reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza in GaE appare ormai consolidarsi anche presso il Giudice del Lavoro. Ancora una volta è il Tribunale di Cagliari a dare ragione agli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Maurizio Marras e a condannare il MIUR all'immediato reinserimento di un docente cancellato per non aver confermato la sua permanenza in graduatoria nei precedenti aggiornamenti.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la normativa primaria è chiara nel prevedere la possibilità, per i docenti cancellati, di essere reinseriti nelle Graduatorie d'interesse all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione e i Tribunali ci stanno dando piena ragione. Auspichiamo che al prossimo aggiornamento delle GaE il Miur preveda una completa apertura consentendo l'inserimento e il reinserimento dei docenti cancellati cui da troppi anni ha illegittimamente precluso la possibilità di accedere a questo ulteriore canale per le immissioni in ruolo.
L'Anief ricorda che sono aperte le preadesioni agli specifici ricorsi 2017 per ottenere l'inserimento o il reinserimento in Graduatoria a Esaurimento.
Ancora una vittoria ottenuta dall'ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di Cagliari che conferma come risulti palesemente infondata l'interpretazione del Miur secondo la quale l'art. 1 co. 1-bis, D.L. 97/04 – che già consentiva il reinserimento a domanda dei docenti cancellati - sia stato implicitamente abrogato dall'art. 1, co. 605, lett. c), legge 27 dicembre 2006 n. 296. La sentenza, infatti, conferma “le argomentazioni già espresse dal giudice amministrativo che ha dichiarato in parte illegittimo il D.M. 42 del 2009, in assenza di contrasto tra la previsione generale avente ad oggetto l'istituzione delle graduatorie ad esaurimento (art.1 c. 605) e la disposizione speciale dell'art 1, c.1 bis della L143/2004, che consente il reinserimento nella graduatoria di chi, originariamente incluso, sia stato successivamente cancellato per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento” e condanna il Ministero dell'Istruzione anche al pagamento delle spese di lite quantificate in 2.150 euro oltre accessori.
“La normativa primaria – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è chiara nel prevedere la possibilità, per i docenti cancellati, di essere reinseriti nelle Graduatorie d'interesse all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione e i Tribunali ci stanno dando piena ragione. Auspichiamo che al prossimo aggiornamento delle GaE il Miur preveda una completa apertura consentendo l'inserimento e il reinserimento dei docenti cancellati cui da troppi anni ha illegittimamente precluso la possibilità di accedere a questo ulteriore canale per le immissioni in ruolo".
L'Anief ricorda che sono aperte le preadesioni agli specifici ricorsi 2017 per ottenere l'inserimento o il reinserimento in Graduatoria a Esaurimento.