Ancora una vittoria piena dell'Anief nella tutela dei diritti dei docenti precari da anni sfruttati dal Ministero dell'Istruzione. Riconosciuto il diritto all'estensione dei contratti e alle progressioni stipendiali. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.
Stavolta è il Tribunale del Lavoro di Catania a risarcire i lavoratori precari per l'illegittima apposizione del termine al 30 giugno di ogni anno in luogo del 31 agosto per coprire posti risultati vacanti e disponibili. I legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Antonino Chiarenza ottengono ben tre sentenze che rilevano l'illegittimità dell'attribuzione dei contratti con scadenza al 30 giugno nella provincia di Catania e riconoscono il diritto dei precari a percepire le medesime progressioni stipendiali riconosciute solo al personale di ruolo. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): abbiamo dimostrato in udienza come il Ministero 'bluffi' attribuendo sistematicamente e illegittimamente contratti al 30 giugno di ogni anno anche se il posto è vacante e la normativa impone, in questi casi, il termine del 31 agosto. Le sentenze riconoscono anche il diritto del personale a termine a percepire gli scatti di anzianità che ancora il Miur si ostina a riconoscere solo ai lavoratori a tempo indeterminato. Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri diritti e per ottenere l'estensione dei contratti su posto vacante e uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
Nessun dubbio, infatti, per il Tribunale del Lavoro di Catania che con ben tre sentenze di identico tenore impone al Ministero dell'Istruzione il rispetto della normativa primaria in materia di conferimento degli incarichi di supplenza annuale e riconosce il diritto di altrettanti docenti all'estensione al 31 agosto di ben cinque contratti stipulati senza soluzione di continuità nella provincia di Catania. La sapiente azione dei legali Anief, infatti, ha ottenuto la constatazione dell'evidente illecito posto in essere dal Ministero dell'Istruzione nel corso degli anni con la conseguente dichiarazione del diritto “di parte ricorrente alla rideterminazione fino al 31 agosto ai fini giuridici ed economici del termine dei contratti stipulati per gli anni scolastici dal 2006/2007 al 2010/2011; per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica convenuto al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione relativa alle mensilità di luglio e agosto dei predetti anni, oltre accessori”. Rilevata, inoltre, la palese violazione del principio di non discriminazione - avuto particolare riguardo al mancato riconoscimento a parte ricorrente degli scatti di anzianità riconosciuti ai colleghi di pari anzianità e livello assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato – le sentenze accertano, di conseguenza, anche il “diritto di parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e conseguentemente condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a corrispondere in favore della stessa le relative differenze retributive” .
Sposando in pieno le tesi patrocinate dal nostro sindacato, quindi, le sentenze rimarcano come la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 7 novembre 2016, n. 22558, ha statuito che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
“Abbiamo dimostrato in udienza come il Ministero 'bluffi' attribuendo sistematicamente e illegittimamente contratti al 30 giugno di ogni anno anche se il posto è vacante e la normativa impone, in questi casi, il termine del 31 agosto – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - le sentenze riconoscono anche il diritto del personale a termine a percepire gli scatti di anzianità che ancora il Miur si ostina a riconoscere solo ai lavoratori a tempo indeterminato”. Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri dirittie per ottenere l'estensione dei contratti su posto vacante e uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui.