Contro il divieto di aggiornamento della I fascia per chi inserito a pieno titolo o con riserva, il mancato inserimento in II fascia dei docenti abilitati ITP, AFAM, Educatori, Diplomati magistrale a indirizzo linguistico, Idonei ultimi concorsi, Abilitati all'estero in attesa del riconoscimento del titolo in Italia, contro l’esclusione dalla III fascia dei laureandi già iscritti alle sessioni di laurea. Contestata la parziale valutazione del servizio militare e di accesso a SFP. Presenta domanda e/o diffida entro il 24 giugno. Scadenza adesione ricorsi 30 giugno. Aperti sportelli di consulenza e programmati incontri specifici sul tema.
Lo studio legale dell’Anief conferma alcuni ricorsi già preannunciati da tempo e ne autorizza di nuovi contro un decreto di aggiornamento delle graduatorie di istituto che a una prima lettura ha più di 35 punti di contestazione. I primi ricorsi autorizzati al Tar Lazio contro il D.M. 374/2017 e la nota MIUR di trasmissione prot. n. 25196 del 1° giugno 2017 riguardano elementi di ingiustizia e irragionevolezza macroscopici spesso in contrasto con chiare pronunce della magistratura amministrativa e persino i recenti decreti delegati.
Per la prima fascia, il cui aggiornamento è precluso da una legge palesemente incostituzionale (legge 21/2016, art. 1, comma 10bis) che ha prorogato la vigenza delle attuali GaE impedendone il naturale aggiornamento previsto per il triennio 2017/2020, si dovrebbe attendere il 2019/2020 (art. 1, comma 3) a dispetto dell’attuale aggiornamento della seconda o della terza fascia. A questo ricorso può aderire chi è inserito a pieno titolo o con riserva, per provvedimento del giudice, nella prima fascia delle Graduatorie d'Istituto. Nel primo caso, si dovrà inviare una diffida senza presentare alcuna domanda, nel secondo caso poiché è consentito (art. 4, comma 15) aggiornare il punteggio in seconda fascia entro il 24 giugno - o chiedere inserimento nella seconda fascia, se mai inserito - si dovrà inviare una specifica diffida per il mancato aggiornamento sia della prima fascia dove si è inseriti con riserva che della seconda fascia (possibilità di modificare le scuole di inserimento in G.I. e di cambiare provincia rispetto alla domanda presentata) di cui si contesta il limite dell’art. 5, comma 5, lettera d). Si ricorda a quanti non fossero ancora stati inseriti con riserva o a pieno titolo in prima fascia a seguito di favorevole provvedimento di inserimento in GaE, che devono comunque quanto prima presentarne specifica istanza.
Per la seconda fascia, dopo le diverse pronunce del tribunale amministrativo, ripartono i ricorsi per:
- l’inserimento dei diplomati AFAM ante 2001/2002 ancorché iscritti che abbiano conseguito il titolo dopo tale data (art. 2, comma 1, lettera A, punto 5),
- insegnanti tecnico-pratici e degli educatori relativamente all'accesso alla scuola primaria (punto 6),
- diplomati magistrale ad indirizzo linguistico e delle sperimentazioni Brocca (punto 9),
- idonei ai concorsi banditi nel 2012 e nel 2016 non in possesso di ulteriore abilitazione (punto 1),
- abilitati all’estero che, dopo quattro mesi, (punto 10) non hanno avuto ancora il riconoscimento in Italia del titolo.
Per la terza fascia, invece, è contestato da una parte il divieto stesso (art. 2, comma 3 e art. 7, comma 3) di nuovi inserimenti previsto dalla legge 107/2015 e derogata per quest’anno dalla legge 19/17, art. 4, comma 4, per chi consegue dopo la data di scadenza delle domande (24 giugno 2017) il titolo di laurea valido per la scuola secondaria secondo il D.P.R. 19/16 così come modificato dal D.M. 259/17. Pertanto, se tutti i laureati per le nuove materie delle secondarie devono sostenere gli eventuali esami integrativi entro la data di scadenza di presentazione della domanda – consulta l'offerta Eurosofia, i laureandi di cui già sono in programma le sessioni di laurea estiva dopo il 24 giugno, possono ricorrere per sollevare questione di costituzionalità e presentare domanda di inserimento con riserva richiedendo, intanto, all'Università la modifica delle date per le sedute di laurea tramite l'apposita diffida predisposta da Anief.
Tra i titoli sulla tabella di valutazione, si può ricorrere:
- avverso il mancato riconoscimento del servizio militare non prestato in costanza di nomina sia per la seconda fascia (art. 4bis, titoli di servizio, punto 6), sia per la terza fascia (note al punto d, punto 10);
- avverso la tabella A, punto a4, lettera d) possono ricorrere tutti i laureati in Scienze della formazione primaria per chiedere il riconoscimento di ulteriori 18 punti concessi per l’accesso ad altri percorsi abilitanti universitari con selezione di ingresso.
Si ricorda che la compilazione degli elenchi di sostegno per la seconda fascia della secondaria di secondo grado non avrà più alcuna suddivisione di aree disciplinari.
Il reclamo (art. 10, comma 2) dovrà essere presentato entro dieci giorni dalla pubblicazione di tutte le graduatorie che dovrà avvenire contestualmente.
Per quanto riguarda la tabella di valutazione del settore musicale, è in corso un ulteriore approfondimento sulla procedibilità dei ricorsi.
Poiché in ogni ricorso si contesta preliminarmente l’art. 10, comma 3, sulla giurisdizione del giudice ordinario, nulla osta in caso di pronuncia negativa sul punto contestato di riassumere il ricorso presso il tribunale del lavoro, essendo in caso contrario i termini preclusi.
L'Anief, inoltre, fornisce chiarimenti ai propri iscritti relativamente alle varie posizioni dei docenti inseriti in GaE a seguito di ricorso e alle possibilità di promuovere ricorso avverso il D.M. 374/2017.
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