Nuova vittoria dell'Anief in tribunale e nuova conferma che il periodo svolto durante il precariato deve essere integralmente computato ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno. Ancora possibile aderire ai ricorsi Aniefcontro le procedure di Mobilità 2017.
Stavolta sono i tribunali del lavoro di Pisa e Trieste a dare ragione ai nostri legali con due sentenze impeccabili che dichiarano illegittimo il CCNI e lo disapplicano nella parte in cui discrimina il servizio svolto durante il precariato e, dunque, contrasta con la normativa comunitaria. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Ida Mendicino – coordinando i nostri legali sul territorio – ottengono piena ragione in favore di altri due docenti con la declaratoria del loro diritto al computo del preruolo ai fini del quinquennio di permanenza sul sostegno. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo ancora una volta avuto ragione in tribunale e dimostrato che il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità è discriminatoria per quanto riguarda le previsioni sul precariato e lo è ancora di più nelle tabelle che attribuiscono punteggio deteriore al servizio preruolo. Le Graduatorie interne d'istituto sono state formulate discriminando il lavoro precario e valutandolo in modo deteriore rispetto a quello di ruolo; la giurisprudenza europea, infatti, ha affermato che lo Stato ha l’obbligo di vigilare affinché tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato non vi sia un trattamento globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati”. Ancora possibile aderire ai ricorsi per quanti hanno dichiarato nella domanda di Mobilità i titoli e i servizi di cui richiedono l'esatta valutazione.
Il Tribunale del Lavoro di Trieste, infatti, su ricorso patrocinato dall'Avv. Mirella Pulvento, ha evidenziato come “La ragione oggettiva del trattamento differente tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, risiederebbe, secondo il convenuto, nell’esigenza di garantire il fondamentale principio della continuità didattica. La disposizione del contratto collettivo prevede, genericamente, la necessità di aver maturato un quinquennio di anzianità nella stessa tipologia di posti e non anche con lo stesso alunno. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha senz’altro maturato tale anzianità, e non si comprende quale sarebbe la ragione oggettiva che non consente di equiparare la sua situazione a quella analoga di un collega, però impiegato a tempo indeterminato. Ne discende che la disposizione di cui all’art. 24 del CCNL appare discriminatoria e, quindi, deve essere disapplicata in quanto difforme alla citata clausola 4”. Il Giudice del Lavoro di Pisa, nel dare piena conferma alle tesi patrocinate per l'Anief dall'Avv. Simona Rotundo, specifica anche che “il MIUR fa riferimento ad un’esigenza di continuità didattica per gli studenti disabili, ma è evidente che per soddisfare tale esigenza ben potrebbero essere individuate soluzioni non penalizzanti per i lavoratori a tempo determinato, ad esempio prevedendo una permanenza nel sostegno per un periodo minimo, senza distinguere tra preruolo e ruolo”.
“Abbiamo ancora una volta avuto ragione in tribunale e dimostrato che il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità è discriminatoria per quanto riguarda le previsioni sul precariato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e lo è ancora di più nelle tabelle che attribuiscono punteggio deteriore al servizio preruolo. Le Graduatorie interne d'istituto sono state formulate discriminando il lavoro precario e valutandolo in modo discriminatorio rispetto a quello di ruolo; la giurisprudenza europea, infatti, ha affermato che lo Stato ha l’obbligo di vigilare affinché tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato non vi sia un trattamento globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati”.
L'Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI sulla mobilità 2017/18.
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