Nuova soddisfacente vittoria in tribunale per l'Anief e pieno diritto dei docenti cancellati dalle Graduatorie a Esaurimento a essere reinseriti all'atto di ogni aggiornamento delle graduatorie. Aperte le adesioni ai ricorsi Anief per l'inserimento/reinserimento in GaE dei docenti abilitati.
I legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Denis Rosa danno nuovamente prova della solidità delle tesi patrocinate dal nostro sindacato ottenendo una sentenza esemplare che condanna il Miur al rispetto della normativa con l'immediato reinserimento di una docente nelle graduatorie a esaurimento da cui era stata cancellata per mancata produzione della domanda di aggiornamento/permanenze e al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in oltre 3mila euro. Violata la normativa primaria di riferimento che prescrive la possibilità di reinserimento dei docenti cancellati la cui vigenza continua a essere confermata in tribunale e rilevata, nell'obbligo di sola procedura di inoltro telematico della domanda, una violazione dei principi di buona fede e correttezza e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Nessun dubbio sul diritto dei docenti cancellati dalle Graduatorie a Esaurimento a essere reinseriti a domanda nelle stesse; il Tribunale del Lavoro di Venezia, infatti, non lascia spazio al Miur e conferma quanto da sempre sostenuto dall'Anief specificando che nulla porta a ritenere che “la disposizione di cui all’art. 1, comma 1 bis, d.l. 97/2004 sia stata abrogata dai successivi interventi legislativi oppure che essa sia incompatibile con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento” rilevando come “la circostanza che i nuovi decreti ministeriali non facciano più riferimento alla fattispecie del reinserimento, non è di ostacolo all’accoglimento della domanda della ricorrente, posto che i provvedimenti amministrativi non possono validamente né efficacemente confliggere con la legge, dovendo in tal caso essere disapplicati”.
Nel consacrare il diritto della docente precaria all'immediato reinserimento in GaE, il Giudice tiene a precisare che “l’amministrazione non può prevedere quale unica modalità di invio quello telematico – tentativo di cui la ricorrente ha dato prova – e configurare il sito in modo tale da impedire all’aspirante di inoltrare la medesima domanda, per asserita carenza dei requisiti sostanziali del reinserimento” chiarendo che “l’amministrazione deve consentire l’inoltro telematico dell’istanza e, poi, eventualmente rigettare la domanda per carenza dei requisiti prescritti, ciò in conformità ai principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1175 c.c. e 1337 c.c. ed altresì artt. 2 e 97 Cost. che impongono, il primo, anche nei rapporti tra privati, di cooperare per tutelare l’interesse della controparte ed il secondo il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione”.
Considerata, pertanto, la legittimità della richiesta di reinserimento in graduatoria della nostra iscritta che aveva prodotto domanda cartacea viste le preclusioni ab origine disposte dal Miur, il Tribunale del Lavoro di Venezia accoglie il ricorso Anief e condanna l'amministrazione, nuovamente soccombente contro la sapiente azione legale patrocinata dal nostro sindacato, anche al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 2.342 euro oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre ai 2/3 del contributo unificato.
L'Anief ricorda che sono aperte le preadesioni agli specifici ricorsi 2017 per ottenere l'inserimento o il reinserimento in Graduatoria a Esaurimento.