La giurisprudenza ormai si consolida in favore del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle procedure di mobilità. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per chi ha dichiarato il servizio nella domanda di mobilità.
Una nuova vittoria presso il Tribunale del Lavoro di Siena si aggiunge alla lunga lista di successi ottenuti dall'Anief sul diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie nelle procedure di trasferimento. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo dimostrato in tribunale come la normativa primaria sia chiara nel prevedere che le scuole paritarie concorrano insieme alle scuole statali alla costruzione del sistema nazionale di istruzione unitariamente inteso e come il CCNI sia evidentemente illegittimo nella parte in cui non prevede alcuna valorizzazione del servizio prestato in tali istituti, ponendo in essere un'evidente disparità di trattamento e discriminazione”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per chi ha dichiarato il servizio prestato nelle scuole paritarie all'atto della presentazione della domanda di mobilità 2017.
A smentire gli accordi contrattuali e le procedure poste in essere dal MIUR per i trasferimenti del personale a tempo indeterminato, infatti, interviene ancora una volta la magistratura con una nuova sentenza ottenuta dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Fabbrini presso il Tribunale del Lavoro di Siena che, con un provvedimento preciso e articolato, accoglie senza riserve le tesi patrocinate dal nostro sindacato dichiarando l'illegittimità dei criteri adottati dal MIUR e il diritto dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie a vedersi attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio preruolo svolto nella scuola statale. Secondo il Giudice del Lavoro di Siena, infatti, è evidente come ci sia nel CCNI “una contraddizione di non agevole comprensione sul piano logico e sistematico, e nell’ambito del medesimo contesto settoriale normativo, colta da buona parte della giurisprudenza di merito” e rileva che nella normativa primaria di riferimento vi è una “precisa scelta normativa, reiterata, evidentemente espressiva di una gerarchia normativa assiologica che pone come fondamentale il principio di assoluta equiparazione, inducendo alla disapplicazione, o senz’altro alla valutazione di invalidità della norma collettiva di cui si discute in materia”.
Tante, dunque, le illegittimità contenute nella contrattazione integrativa in materia di Mobilità che l'Anief aveva da tempo segnalato e per cui risulta necessario agire in tribunale per la tutela dei propri diritti. Nonostante le tante pronunce favorevoli in tribunale, infatti, nessuna valorizzazione è stata riconosciuta anche nella contrattazione integrativa 2017 al servizio preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno o, ancora, ai titoli abilitativi conseguiti tramite SSIS, TFA, al titolo di specializzazione sul sostegno per gli alunni disabili e al servizio preruolo ancora una volta discriminato rispetto al servizio di ruolo nelle procedure di mobilità condizionata o nelle Graduatorie interne d'Istituto.
“Abbiamo dimostrato in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - come la normativa primaria sia chiara nel prevedere che le scuole paritarie concorrano insieme alle scuole statali alla costruzione del sistema nazionale di istruzione unitariamente inteso e come il CCNI sia evidentemente illegittimo nella parte in cui non prevede alcuna valorizzazione del servizio prestato in tali istituti, ponendo in essere un'evidente disparità di trattamento e discriminazione”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per chi ha dichiarato il servizio prestato nelle scuole paritarie e i titoli per cui si richiede la valutazione all'atto della presentazione della domanda di mobilità 2017.
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