Un nuovo successo in tribunale per l'Anief contro la decurtazione retroattiva dell'indennità di funzioni superiori come DSGA operata dall'Amministrazione nei confronti di chi ha rivestito l'incarico di DSGA negli scorsi anni. Ancora possibile aderire allo specifico ricorso Anief.
Il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia dà nuovamente ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue con una nuova sentenza che conferma l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione quando ha disposto decurtazioni 'retroattive' per chi ha assunto funzioni di DSGA prima del 2013 e non può negare un compenso accessorio legato all'effettiva posizione economica dell'assistente amministrativo. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): 'abbiamo nuovamente dimostrato come la Legge di Stabilità 2013 sia stata erroneamente interpretata dall'Amministrazione, decurtando retroattivamente quanto dovuto per gli anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. Già la Corte Costituzionale ci aveva dato ragione con la sentenza n. 108/2016 e ora stiamo finalmente ristabilendo la legalità facendo restituire, anche, le altre decurtazioni effettuate dal MEF che non aveva più voluto riconoscere il compenso per la valorizzazione professionale ATA a chi svolgeva funzioni di DSGA'. Ancora possibile aderire allo specifico ricorso Anief.
Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, infatti, accoglie nuovamente i ricorsi Anief evidenziando, riguardo il diritto al compenso per la valorizzazione professionale ATA come “non si comprende perché da tale data si sia applicata (del tutto arbitrariamente) una diversa modalità di calcolo dell’indennità ovvero, per meglio dire, si sia negato un emolumento (il beneficio economico legato alla posizione di livello) che non è stato né abrogato né modificato né ridotto”. In sentenza, dunque, viene riportato chiaramente come la previsione posta in essere dall'Amministrazione con la nota IGOP n. 104476 del 7/12/2012 “non ha ancoraggio testuale perché dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007, emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA (prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di assorbibilità dei rispettivi emolumenti, sicché deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrale a prescindere dall'attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art. 50”.
Proprio richiamando la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore”, il Tribunale ha anche constatato come, infatti, in maniera “del tutto arbitraria” e per cui “non ne è stata fornita alcuna spiegazione che sia ancorata ad un dato logico prima ancora che normativo”, il MEF, a far data dal 1/1/2012, abbia anche “previsto che – nei casi in cui l’assistente amministrativo sia inquadrato nella 1° o 2° posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell’art.62 del CCNL 29/11/2007 (cd. compenso per la valorizzazione professionale Ata) - quest’ultimo compenso non gli spetti “in quanto l’indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall’assistente amministrativo” (così la nota IGOP prot. N.104476 del 7/12/2012)”. Dichiarata, pertanto, l’integrale illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio del ricorrente, l'Amministrazione responsabile è stata condannata all’integrale restituzione delle somme per un importo quantificato in 4.946,40 euro oltre interessi legali e in 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
“Abbiamo nuovamente dimostrato come la Legge di Stabilità 2013 sia stata erroneamente interpretata dall'Amministrazione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - decurtando retroattivamente quanto dovuto per gli anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. Già la Corte Costituzionale ci aveva dato ragione con la sentenza n. 108/2016 e ora stiamo finalmente ristabilendo la legalità facendo restituire, anche, le altre decurtazioni effettuate dal MEF che non aveva più voluto riconoscere il compenso per la valorizzazione professionale ATA a chi svolgeva funzioni di DSGA”. L'Anief ricorda che è attivo lo specifico ricorso riservato al personale Amministrativo che ricopre funzioni di DSGA.