La donna era stata collocata dal Miur in una scuola di Catania, lontanissima dal suo Comune di residenza, Monreale, e dal proprio nucleo familiare, costituito da due figli in tenera età (tre e un anno) e dal coniuge, impossibilitato a seguirla. Il provvedimento è del Tribunale del Lavoro di Catania che accoglie le ragioni patrocinate dai legali Anief e annulla il contratto nazionale sui trasferimenti nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio svolto nelle scuole non statali o equiparate: per i giudici il trasferimento coatto ha costituito un inevitabile 'pregiudizio per l’unità della famiglia', perché non considerando tutti i periodi di precariato sono state 'gravemente compromesse l’unità e la serenità del nucleo familiare'. Del resto, l’articolo 29 della Costituzione italiana, come il 31 e il 26, tutelano in modo chiarissimo l’unità della famiglia. E lo Stato non può creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare disposizioni contrarie. Ma anche l’articolo 8 della Convenzione sulla giurisprudenza europea salvaguarda il diritto familiare.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questa nuova vittoria è per noi motivo di forte soddisfazione. Perché abbiamo dimostrato in udienza non solo l'illegittimità delle disposizioni riportate nel contratto nazionale dell’aprile scorso sulla mobilità, ma anche come il Ministero dell’Istruzione abbia gravemente compromesso l'unità e la serenità della lavoratrice e dei suoi affetti, attraverso delle previsioni contrattuali illegittime e lesive dei diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, il giudice non ha potuto fare altro che applicare la legge.
È ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere il punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina cui il CCNI non attribuisce punteggio, qualora siano stati dichiarati nella domanda di mobilità e non si è ottenuto il movimento richiesto. Per informazioni e aderire ai ricorsi clicca qui.
Costringere un’insegnante della scuola pubblica, madre di due bambini piccoli, a prendere servizio in una scuola a 166 chilometri, non considerandole nemmeno il servizio svolto nelle scuole paritarie, rappresenta una minaccia all’unità familiare e ai diritti del lavoratore: è il senso dell’Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Catania che impone all'amministrazione scolastica l'immediata rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente, integrandolo con il servizio svolto per 10 anni nella scuola paritaria. E aprendo le porte in questo modo al trasferimento della docente in una sede scolastica più vicina agli affetti e alle proprie radici.
La donna era stata collocata dal Miur in una scuola di Catania, lontanissima dal suo Comune di residenza, Monreale, e dal proprio nucleo familiare, costituito da due figli in tenera età (tre e un anno) e dal coniuge. Questi, tra l’altro era impossibilitato a seguirla in quanto impegnato nello svolgimento della propria attività lavorativa anche nel fine settimana: per il giudice del lavoro, tale condizione, in cui era stata collocata dall’amministrazione scolastica locale, rappresentava un inevitabile “pregiudizio per l’unità della famiglia”, perché non considerando tutti i periodi di precariato, sono state “gravemente compromesse l’unità e la serenità del nucleo familiare, di cui, come detto, fanno parte anche due bambini di uno e tre anni, in considerazione dell’attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia”.
Del resto, ricorda il sindacato Anief, l’articolo 29 della Costituzione italiana, come anche il 31 e il 26, tutelano in modo chiarissimo l’unità familiare. E lo Stato non può creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie. Lo stesso, vale a livello UE, perché l’articolo 8 della Convenzione sulla giurisprudenza europea salvaguarda in modo inequivocabile il diritto familiare. Come non transige sui diritti del fanciullo e dell’uomo all’unità familiare, quindi anche dei genitori rispetto ai propri figli.
Tenendo conto di tali premesse di fondo, secondo il giudice del lavoro vanno “riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile - come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità - giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post”.
Da un punto di vista prettamente tecnico, il Tribunale siciliano ha rilevato che “la disposizione di CCNI, nella parte in cui esclude qualsiasi attribuzione di punteggio in sede di mobilità per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari, risulta del tutto incoerente ed irrispettosa dell’evoluzione normativa di cui si è dato conto e va pertanto disapplicata”, precisando che “diversamente opinando, inoltre, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria al principio di eguaglianza, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “questa nuova vittoria intervenuta in favore di una madre che si era ritrovata a lavorare a centinaia di chilometri dalla propria famiglia, dovendo letteralmente rinunciare all'affetto dei propri figli e dei propri cari, è per noi motivo di forte soddisfazione. Perché abbiamo dimostrato in udienza non solo l'illegittimità delle disposizioni riportate nel contratto nazionale dell’aprile scorso sulla mobilità, ma anche come il Ministero dell’Istruzione abbia gravemente compromesso l'unità e la serenità della lavoratrice e dei suoi affetti, attraverso delle previsioni contrattuali illegittime e lesive dei diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, il giudice non ha potuto fare altro che applicare la legge”.
È ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere il punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina cui il CCNI non attribuisce punteggio, se si sono dichiarati nella domanda di mobilità e non si è ottenuto il movimento richiesto. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi clicca qui.
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