Il personale scolastico non può a esempio produrre domanda all'interno del comune di titolarità; a livello interprovinciale introdotti diversi vincoli, con la domanda che può essere accolta ma per finire poi di fatto lontano da dove è necessario assolvere alle motivazioni che sono alla base della domanda presentata. Il contratto sottoscritto il 21 giugno scorso è ancora al vaglio degli organi di controllo per la prevista certificazione di rito: sarebbe bene, quindi, che sulle assegnazioni provvisorie cadano gli attuali vincoli. In caso contrario, l’Anief annuncia sin d’ora che ha intenzione di tutelare tutto il personale della scuola che venisse danneggiato da tali illegittime preclusioni, lesive di oggettive esigenze personali o familiari.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): le assegnazioni provvisorie sono accordate eccezionalmente, sulla base di motivazioni comprovate, sempre per un anno: che senso ha ridurne la portata, introducendo spostamenti su Ambito territoriale o genericamente su provincia? In questo modo, molti dipendenti scolastici rischiano di vedersi concessa la loro domanda. Ma poi, di fatto, non possono usufruire degli effetti in pieno, perché non sono stati collocati nel Comune richiesto. Il senso dell’assegnazione provvisoria è venire incontro a necessità personali, spesso legate a motivi di salute propri, di parenti o affini. Laddove vi sono le possibilità, ovvero posti vacanti, allora è bene procedere all’assegnazione piena. Concederla a metà costituisce un no sense che rischia di avere anche degli strascichi in tribunale. Con riflessi negativi pure sul regolare avvio dell’anno scolastico, il quale potrebbe andare a produrre spostamenti d’ufficio a lezioni abbondantemente avviate.
L’ipotesi di contratto sottoscritto per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del prossimo anno, sottoscritta il 21 giugno scorso, contiene delle limitazioni – confermate dalla Nota Miur n. 28578 del 27 giugno - che vanno superate: il personale scolastico non può infatti produrre domanda di assegnazione provvisoria all'interno del comune di titolarità; inoltre, per il ricongiungimento ai genitori, è richiesta, scrive oggi Professionisti Scuola, la “convivenza” con il genitore stesso. Tale requisito invece non è previsto né per il ricongiungimento al coniuge né per il ricongiungimento ai figli, né per il ricongiungimento alla parte dell’unione civile. Negli anni scorsi, la certificazione anagrafica era richiesta solo per il generico “convivente”.
“Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie interprovinciali, la possibilità di fare domanda – continua la rivista - è stata ristretta ai seguenti casi: docente che non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento; che ha presentato domanda di mobilità e non ha ottenuto nessuna delle preferenze espresse; che ha ottenuto trasferimento in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento; che ha ottenuto trasferimento in una provincia diversa da quella per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’articolo 13 del Ccni dell’11 aprile 2017; docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del Ccni 11 aprile 2017, i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello dove aveva precedenza”.
“Inoltre – si legge ancora nell’approfondimento - l’art. 7 conterrebbe anche il divieto, per chi avesse avuto esito positivo dalla mobilità interprovinciale sulla provincia di ricongiungimento, ma non sul comune, di chiedere AP provinciale salvo che non rientri tra chi ha diritto alle precedenze indicate nel contratto della mobilità ex art 13. Ma tale divieto si deduce “per esclusione”, non essendo esplicitato da nessun articolo del CCNI. E questo rappresenta per i docenti un serio pericolo di arbitrarie decisioni da parte di ciascun USP, che, in assenza di specifica interpretazione autentica del Ministero, potrebbe decidere in autonomia, creando sperequazioni e differenze insostenibili tra docente e docente”.
Il Miur ha anche stabilito che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria debbano concludersi entro il prossimo 31 agosto: ciò è stato introdotto “per porre rimedio al caos che anche lo scorso autunno si è creato all’inizio dell’anno scolastico, quando ogni provveditorato disponeva le AP secondo un proprio calendario, creando profonde e serie difficoltà per il corretto avvio delle lezioni, per non parlare degli insegnanti, che magari prendevano servizio nella sede di titolarità lontana centinaia di chilometri e dopo qualche settimana abbandonavano le classi, magari a lezioni iniziate, perché avevano ottenuto assegnazione altrove”.
“Le intenzioni del Miur di chiudere i movimenti, anche annuali, entro fine agosto non può che essere condivise – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma allo stesso tempo devono essere organizzate in modo tale da non penalizzare nessuno. Invece, l’ipotesi di contratto realizzata è limitante e discriminante per un alto numero di persone. Le assegnazioni provvisorie, in particolare, vanno accordate eccezionalmente, sulla base di motivazioni comprovate, sempre e solo per un anno: che senso ha ridurne la portata, introducendo gli spostamenti su Ambito territoriale o genericamente su provincia?”.
“In questo modo, molti dipendenti scolastici – continua il sindacalista Anief-Cisal – rischiano di vedersi concessa la loro domanda. Ma poi, di fatto, non possono usufruire degli effetti, perché non sono stati collocati nel Comune richiesto. Il senso dell’assegnazione provvisoria è venire incontro a necessità personali, spesso legate a motivi di salute propri o di parenti o affini. Laddove vi sono le possibilità, ovvero i posti vacanti e disponibili, allora è bene procedere all’assegnazione piena. Concederla a metà, come avviene ora, costituisce un no sense che rischia di avere anche degli strascichi in tribunale. Con riflessi negativi pure sul regolare avvio dell’anno scolastico che – conclude Pacifico – potrebbe andare a produrre spostamenti d’ufficio a lezioni abbondantemente avviate”.
Il contratto sottoscritto il 21 giugno scorso è ancora al vaglio degli organi di controllo per la prevista certificazione di rito: sarebbe bene che sulle assegnazioni provvisorie cadano gli attuali vincoli. In caso contrario, l’Anief annuncia sin d’ora che ha intenzione di tutelare tutto il personale della scuola che venisse danneggiato da tali illegittime preclusioni, lesive di oggettive esigenze personali o familiari.
Per approfondimenti:
Legge 107, deleghe non ritirate: sostegno, modalità per diventare insegnanti, valutazione saranno modificate (Orizzonte Scuola, 24 febbraio 2017)
Precariato, la partita sulle deleghe della L. 107/15 è ancora aperta: c’è tempo fino al 17 marzo
Precariato, a settembre 3 posti su 4 ancora ai supplenti: per loro solo 27mila posti su 100mila
Aggiornamento GI - video ANIEF 29/3/2017
Rinnovo graduatorie Istituto per 320mila supplenti: una miriade di categoria escluse e danneggiate
Precariato, la lista d’attesa rimane lunga: 116mila docenti, solo meno della metà verranno assunti