La Corte d'Appello di L'Aquila dichiara inammissibile l'appello proposto dal Miur perché senza ragionevole probabilità di essere accolto; questo l'ulteriore, storico, risultato ottenuto dai legali Anief in favore del diritto dei lavoratori precari della scuola a vedersi riconosciute le medesime progressioni stipendiali riservate solo al personale di ruolo. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief.
L'Anief conquista un nuovo traguardo a tutela dei diritti di tutti i lavoratori precari della scuola con l'Ordinanza resa dalla Corte d'Appello abruzzese che dice un secco ‘NO’ agli appelli proposti dal Ministero dell'Istruzione ritenuti palesemente infondati e senza nessuna possibilità di essere accolti. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ‘già la Cassazione, pochi mesi fa, con l'ordinanza n. 8945/17 aveva respinto l'ennesimo ricorso del Ministero dell'Istruzione ribadendo che la questione era già stata affrontata e risolta a favore dei lavoratori con le sentenze dello scorso anno (ex multis n. 22558/2016). Nel settore scolastico, infatti, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE impone di riconoscere l'anzianità di servizio anche ai precari. L'ostinazione del Ministero dell'Istruzione doveva essere censurata con decisione anche in Corte d'Appello e non possiamo che essere soddisfatti di questo ulteriore risultato ottenuto dai nostri legali che speriamo consenta una vera e propria assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione e apra la strada a una riforma profonda e sostanziale del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola in tutti i punti in cui è evidente la discriminazione posta in essere a discapito dei lavoratori a tempo determinato’. Fino a quando il CCNL non sarà riformato, però, l'unica strada per ottenere giustizia è aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief e rivendicare in tribunale il giusto riconoscimento stipendiale calcolato in base alla propria professionalità e all'anzianità di servizio anche maturata con contratti a termine e il risarcimento del danno per abusiva e ingiustificata reiterazione di contratti a tempo determinato su posti vacanti.
In Abruzzo gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Edoardo Diligenti chiudono la partita contro il Miur con un K.O. definitivo e, è il caso di dirlo, senza alcuna possibilità di appello. L'Ordinanza emanata dalla Corte d'Appello di L'Aquila ottenuta dai legali Anief, infatti, respinge ab origine l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione applicando quanto disposto dall'art. 348bis del codice di procedura civile ed evidenziando come “l’impugnazione proposta nel presente procedimento non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, con la conseguenza che l’appello va dichiarato inammissibile”. Partita chiusa, dunque, per “manifesta superiorità” delle ragioni patrocinate dal nostro sindacato e con la tesi giuridica del Ministero appellante ritenuta “insuperabilmente contrastata dai consolidati precedenti giurisprudenziali – anche di questa Corte (cfr. sent. n. 303-305/2012; n. 528/13; ord. n. 1-8/2013) – secondo i quali la clausola 4.1 dell’Accordo recepito con Direttiva 1999/70/CE è ostativa all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, che non può ritenersi giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato (c.d. principio di non discriminazione)”. La Corte abruzzese chiarisce, inoltre, come le considerazioni svolte risultano confermate dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22558 del 07/11/2016, la quale ha definitivamente statuito che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. La caparbietà del Miur nel proporre appelli palesemente infondati, gli costa la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.890 Euro oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
“Già la Suprema Corte di Cassazione, pochi mesi fa, con l'ordinanza n. 8945/17 – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, aveva respinto l'ennesimo ricorso del Ministero dell'Istruzione ribadendo che la questione era già stata affrontata e risolta a favore dei lavoratori con le sentenze dello scorso anno (ex multis Sentenza n. 22558/2016). Nel settore scolastico, infatti, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE impone di riconoscere l'anzianità di servizio anche ai precari. L'ostinazione del Ministero dell'Istruzione doveva essere censurata con decisione anche in Corte d'Appello e non possiamo che essere soddisfatti di questo ulteriore risultato ottenuto dai nostri legali che speriamo consenta una vera e propria assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione e apra la strada a una riforma profonda e sostanziale del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola in tutti i punti in cui è evidente la discriminazione posta in essere a discapito dei lavoratori a tempo determinato”. Fino a quando il CCNL non sarà riformato, però, l'unica strada per ottenere giustizia è aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief e rivendicare in tribunale il giusto riconoscimento stipendiale calcolato in base alla propria professionalità e all'anzianità di servizio anche maturata con contratti a termine e il risarcimento del danno per abusiva e ingiustificata reiterazione di contratti a tempo determinato su posti vacanti.
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