I Tribunali di Grosseto, Napoli Nord e Modena danno ragione all'Anief ed annullano le procedure di mobilità che non tengono conto del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini del punteggio. Ancora possibile ricorrere per chi ha dichiarato i titoli e i servizi utili al ricorso nella domanda di mobilità.
Ancora vittorie per l'Anief in tribunale con altri 3 provvedimenti di pieno accoglimento che annullano il CCNI e condannano il MIUR per il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle procedure di Mobilità. Con tre ricorsi patrocinati dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Antonio Salerno, Elena Boccanfuso e Michele Speranza, il nostro sindacato ottiene ancora una volta ragione in favore dei docenti che si sono visti negare l'attribuzione di punteggio nelle procedure di mobilità. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il CCNI 2016, così come il successivo CCNI 2017, è nullo nella parte in cui non riconosce pari dignità al servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari in aperta violazione della normativa primaria in materia. Siamo stati i primi a proporre ricorso e ad agire in tribunale e l'ultima procedura di mobilità doveva valorizzare il servizio svolto negli istituti paritari. Invitiamo tutti i docenti che non hanno ottenuto il trasferimento pur avendo dichiarato il servizio svolto per tanti anni negli istituti paritari a rivendicare i propri diritti e il giusto punteggio nella mobilità con un'azione mirata presso i Tribunali del Lavoro”.
Una nuova vittoria tutta targata Anief arriva, infatti, con la sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli Nord che, a conferma dell'ordinanza cautelare già emessa, pubblica un provvedimento esemplare che accoglie le tesi patrocinate dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Elena Boccanfuso e Michele Speranza e ribadisce come la previsione contenuta nella contrattazione collettiva che nega la possibilità di attribuzione di punteggio utile ai fini della mobilità in caso di servizio svolto negli istituti paritari sia da considerarsi nulla perché in contrasto con il principio generale sancito dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica. La sentenza ribadisce, infatti, come “non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
Presso i Tribunali del Lavoro di Grosseto e Modena, inoltre, gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Antonio Salerno ottengono altri due provvedimenti cautelari che, accogliendo in toto le motivazioni addotte nel ricorso Anief, evidenziano come non vi siano “ragioni per limitare l’efficacia dell’art. 2, comma 2 D.L. 255/2001 alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente. Risulterebbe irragionevole equiparare il servizio reso negli istituti paritari a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento e non valutarlo, nel contesto del medesimo quadro normativo, ai fini della mobilità”. “Il CCNI 2016, così come il successivo CCNI 2017, è nullo nella parte in cui non riconosce pari dignità al servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari – spiega Marcello Pacifico Presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - in aperta violazione della normativa primaria in materia. Siamo stati i primi a proporre ricorso e ad agire in tribunale e invitiamo tutti i docenti che non hanno ottenuto il trasferimento pur avendo dichiarato il servizio svolto per tanti anni negli istituti paritari a rivendicare i propri diritti e il giusto punteggio nella mobilità con un'azione mirata presso i Tribunali del Lavoro”.
L'Anief, dunque, ha nuovamente ribadito la validità delle proprie tesi con azioni legali vincenti e ricorda la possibilità di rivendicare ancora i propri diritti per quanti hanno dichiarato i titoli e i servizi utili alla proposizione dell'azione legale con specifici ricorsi per porre rimedio alle troppe violazioni dei diritti dei lavoratori contenute nella contrattazione integrativa che continua a negare il trasferimento su posto comune ai docenti di sostegno che raggiungono il quinquennio di permanenza computando il servizio preruolo, a non attribuire alcun punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie, a non valorizzare le abilitazioni SSIS, TFA, Sostegno e il servizio di leva svolto non in costanza di nomina con l'attribuzione del corretto punteggio per i trasferimenti, le graduatorie interne d'istituto e la mobilità d'ufficio. Nella Mobilità d'Ufficio, poi, così come nelle procedure per l'elaborazione delle Graduatorie interne d'Istituto da cui individuare i soprannumerari, permane l'odiosa discriminazione del servizio preruolo sia per l'attribuzione del punteggio (valutato la metà per i primi quattro anni e 2/3 per gli ulteriori anni rispetto al punteggio pieno attribuito al servizio di ruolo), sia per l'attribuzione del doppio punteggio per chi ha lavorato nelle piccole isole.
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