Il giovane sindacato si conferma dalla parte del giusto: Anief aveva fatto bene a ricorrere alla Cedu, al Consiglio d'Europa, nonché alla Commissione Petizioni del Parlamento. Il tribunale ordinario di Trento ha sospeso il giudizio e sottoposto il fatto alla ‘Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla questione europea le seguenti questioni pregiudiziali in ordine all’interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’accordo quadro) e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999’.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Per i giudici nazionali non deve essere il ricorrente a dimostrare l'onere probatorio sulla vacanza del posto contraddicendo la Corte di Cassazione, né gli strumenti risarcitori legali, al massimo a 12 mensilità, sono l'abuso dei contratti a termine e deve essere adeguatamente risarcito. Né l'immissione in ruolo può essere considerata un risarcimento. Aspettiamo la pronuncia fiduciosi, per sconfiggere la precarietà. Ricorri in tribunale per avere i tuoi diritti.
Aderisci al ricorso per gli scatti. Inoltre, aderisci al ricorso avverso il decreto di ricostruzione di carriera.
Non ci sono dubbi: il giovane sindacato si conferma dalla parte del giusto nella sua perfetta lungimiranza. Ci aveva infatti visto bene e aveva ragione Anief a ricorrere alla Cedu, al Consiglio d'Europa, nonché alla Commissione Petizioni del Parlamento.
Il tribunale ordinario di Trento, come da Ordinanza, ha sospeso il giudizio e sottopone il fatto alla “Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla questione europea le seguenti questioni pregiudiziali in ordine all’interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’ “accordo quadro”) e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999”.
Il tribunale di Trento ha dunque analizzato il caso di una ricorrente che è stata assunta dalla provincia autonoma di Trento con contratto a tempo indeterminate (nell’anno scolastico 2011-2012) come docente di scuola secondaria superiore; in precedenza aveva lavorato, con contratti a tempo determinate alle dipendenze dello stesso ente, come decente, negli anni scolastici 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11.
La ricorrente propone “domanda di accertamento del diritto al computo per intero – ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (cd. “ricostruzione della carriera”) dei periodi di servizio da lei precedentemente compiuti presso il medesimo ente in esecuzione di una pluralità contratti a tempo determinato”.
“Pone a fondamento giuridico della pretesa: il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’“accordo quadro”) e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999; la disapplicazione, per contrasto con il suddetto principio eurounitario, della norma nazionale ex art. 485 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori anni si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici. L’ente convenuto PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO contesta l’applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che la ricorrente è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo che abbiano prestato servizio preruolo presso le scuole provinciali”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “Per i giudici nazionali non deve essere il ricorrente a dimostrare l'onere probatorio sulla vacanza del posto contraddicendo la Corte di Cassazione, né gli strumenti risarcitori legali, al massimo a 12 mensilità, sono l'abuso dei contratti a termine e deve essere adeguatamente risarcito. Né l'immissione in ruolo può essere considerata un risarcimento. Aveva ragione Anief a ricorrere alla Cedu, al Consiglio d'Europa, nonché alla Commissione Petizioni del Parlamento. Aspettiamo la pronuncia fiduciosi per sconfiggere la precarietà. Ricorri in tribunale per avere i tuoi diritti”.
Pertanto, in attesa che la giustizia europea faccia il suo corso, Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori già assunti a tempo indeterminato.
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