Il Tribunale del Lavoro di Velletri, su ricorso patrocinato dal legale Anief Salvatore Russo, dà piena ragione a un docente precario che si era visto negare il diritto all'inserimento nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di età”. Il Tribunale del lavoro ha, infatti, evidenziato l'illegittimità di quanto previsto nel Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 nella parte in cui non consente la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, il conseguimento della pensione minima costituisce un bene inviolabile (ex multis Corte Cost. n.33/2013) e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza”.
Il Giudice del Lavoro di Velletri, infatti, non ha dubbi e accoglie in toto le tesi patrocinate dal legale Anief ribadendo che “se è vero, com’è vero, che nell’attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70 anni, un docente possa continuare a svolgere attività di insegnamento oltre i 66 anni e 3 mesi per il conseguimento del minimo della pensione, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.509 comma 3° del T.U. della Scuola, anche alla luce della norma di rinvio di cui all’art.541 del medesimo TU, impone di garantire il mantenimento nella graduatoria di II Fascia anche per coloro che al 1° settembre successivo al raggiungimento del limite di età di 66 anni e 7 mesi non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto”.
L’opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, infatti, “deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie di Circolo e Istituto del personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita dell’iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta, secondo l’id quod plerumque accidit, quasi del tutto preclusa”. A corollario di quanto già precisato, poi, il Giudice del Lavoro di Velletri precisa come non possa non tenersi conto “che la stessa Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in linea di principio, non siano ammissibili, perché ostano alla direttiva 2000/78/CE in tema di occupazione e condizione del lavoro, limiti di età per l’accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni oggettive di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale (cfr. Corte di giustizia UE 13/11/2014 n.416)”.
L'Anief ha risolto con una nuova vittoria, dunque, l'illecita discriminazione che il Miur voleva porre in essere nei confronti dei lavoratori precari e, ancora una volta, ha contribuito al ripristino della legalità e del rispetto dei dettami costituzionali.