Con la Circolare n. 37381, da Viale Trastevere si forniscono indicazioni alle scuole sulle modalità di supplenza dell’anno scolastico appena avviato: richiamando il comma 131 della legge di riforma Renzi-Giannini 107/2015 e la Legge di Bilancio 2017, il Ministero ribadisce l’intenzione di non stipulare più supplenze annuali al personale docente e Ata precario che ha svolto tre anni di servizio non continuativo su posto vacante. Il conteggio parte dal 1° settembre 2016. Penalizzati, ancora una volta, i docenti precari già abilitati della seconda fascia d’istituto: a poco servono le rassicurazioni del sottosegretario De Filippo sul “massimo impegno da parte del Miur in merito alle scadenze dei decreti attuativi e del bando di concorso previsto per Febbraio 2018”. Ma il problema esiste e la soluzione non è questa.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il blocco dei 36 mesi è una norma che non doveva essere approvata, perché costituisce la traduzione opposta di quanto ci indica da tempo l’Unione Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo. E non come blocco da imporre per scongiurare tale diritto. È evidente che la legge, il comma 131 della Buona Scuola, è stata creata appositamente per aggirare le direttive UE. Ma noi non ci stiamo: l’Ufficio legale Anief sta infatti valutando di proporre ricorso specifico contro la parte della Circolare Miur 37381.
Proprio su questi temi l’Anief, dopo la discussione della petizione presso il Parlamento Europeoe la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, di recente ha deciso di rivolgersi anche alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, proprio per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata scolastico con più di 36 mesi di servizio svolto. Nel frattempo,la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016) per indennizzare i precari della Pubblica Amministrazione che non vengono immessi in ruolo.
Chi, intanto, volesse presentare ricorso con Anief per ottenere la stabilizzazione e i risarcimenti danni, può ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità e risarcimenti.
È già esecutivo il computo degli anni che a breve, per alcuni già dal 2018/19, porterà a non poter stipulare più supplenze annuali al personale docente e Ata precario che ha svolto 36 mesi di servizio. La conferma è giunta dal Ministero dell’Istruzione, attraverso la Circolare n. 37381 del 29 agosto 2017 che, nel fornire indicazioni alle scuole sulle modalità di supplenza dell’anno scolastico appena avviato, richiama esplicitamente il comma 131 della legge di riforma Renzi-Giannini 107/2015 e la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dove si indica pure che il conteggio delle supplenze di lunga durata decorre dal 1° settembre 2016.
“Dunque l’a.s. 2017/18 – sottolinea Orizzonte Scuola - è da considerare il secondo anno di vigenza” e riguarda solo “supplenze su posti vacanti e disponibili (quelli sui quali, per intenderci, è possibile autorizzare le immissioni in ruolo)”, quindi non quelle brevi o anche sottoscritte fino al 30 giugno dell’anno successivo (quindi su organico di fatto). “Il calcolo dei 36 mesi potrebbe avvenire in automatico, attraverso una specifica funzione interna al SIDI, ossia il sistema informatico in uso nelle segreterie scolastiche. Superato il tetto dei 36 mesi di supplenza – anche non continuativi – il docente non potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza” su posti vacanti e disponibili.
“Una norma ‘strozzasupplenze’ che per il Ministero non costituisce problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo. Per la scuola secondaria il Decreto Legislativo n. 59/2016 ha introdotto innanzitutto una fase transitoria che porterà al ruolo i docenti abilitati e quelli con 3 anni di servizio”, conclude la rivista specializzata in Scuola. Su questo punto, “il sottosegretario De Filippo ha assicurato il massimo impegno da parte del Miur in merito alle scadenze dei decreti attuativi e del bando di concorso previsto per Febbraio 2018 (fase transitoria per i docenti abilitati di seconda fascia)”.
Per il sindacato il problema, invece, esiste e non è nemmeno lieve. Per quale motivo, i docenti di seconda fascia di istituto, quindi già abilitati, abili e arruolabili nei ruoli dello Stato, debbono sottoporsi all’ennesima prova selettiva? Perché deve essere rimandato a data da destinarsi, prolungare l’attesa di anni, quello che poteva essere realizzato immediatamente, anche per coprire il sempre più alto numero di posti vacanti e le immissioni in ruolo andate addirittura perse in numero consistente (il 42% delle 52mila prevista), relative all’ultimo concorso a cattedra? Cosa altro devono dimostrare questi insegnanti? Stiamo parlando di circa 100mila persone, selezionate e formate dalle Università esattamente come i colleghi assunti fino al 2011.
“Il blocco dei 36 mesi è una norma che non doveva essere approvata – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché costituisce la traduzione opposta di quanto ci indica da tempo l’Unione Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo. E non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto. È evidente che la legge, il comma 131 della Buona Scuola, è stata creata appositamente per aggirare le direttive UE. Ma noi non ci stiamo: l’Ufficio legale Anief – conclude il suo presidente - sta infatti valutando di proporre ricorso specifico contro la parte della Circolare Miur 37381 che si rifà alla Legge 107/2015 e alla Legge di Bilancio dello scorso anno per non permettere più la stipula di supplenze a chi ha svolto già 36 mesi su posto vacante”.
Proprio su questi temi l’Anief, dopo la discussione dellapetizione presso il Parlamento Europeo e la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, di recente ha deciso di rivolgersi anche allaCedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo,proprio per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente e Ata scolastico con più di 36 mesi di servizio svolto. Nel frattempo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016) per indennizzare i precari della Pubblica Amministrazione che non vengono immessi in ruolo.
Rimane pertanto aperta la possibilità di ricorrere con Anief per ottenerescatti di anzianità e risarcimenti danni.
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