Nuova vittoria Anief presso il Tribunale del Lavoro di Genova: condanna a carico del Ministero dell'Istruzione per discriminazione e reiterato abuso di contratti a termine in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Confermato il diritto dei precari a percepire la medesima retribuzione dei lavoratori di ruolo. Per aderire ai ricorsi Anief, clicca qui.
Anche il Tribunale del Lavoro di Genova dà piena ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Alberto Agusto con una sentenza esemplare che condanna il Ministero dell'Istruzione per illecita reiterazione di contratti a termine e discriminazione a discapito dei lavoratori precari. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La discriminazione posta in essere a carico dei lavoratori precari della scuola è palese e ormai la giurisprudenza è consolidata e concorde nel constatare che ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una qualsiasi disparità di trattamento, anche retributivo, nei loro confronti priverebbe di contenuto i principi cardine della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro; principi individuati dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella garanzia della parità di trattamento da dover riconoscere ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli da qualsivoglia discriminazione”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere il giusto risarcimento del danno in caso di reiterazione di contratti a termine su posti vacanti e il corretto inquadramento stipendiale anche durante il precariato.
Il Giudice del Lavoro di Genova, in accoglimento delle tesi patrocinate dai legali Anief, ribadisce, infatti, come la giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati e condanna il Ministero dell'istruzione rilevando come il riconoscimento del diritto alle progressioni stipendiali attribuito solo al personale di ruolo configuri un'evidente discriminazione cui il Giudice nazionale deve porre rimedio interpretando le norme interne conformemente ai dettami della normativa e della giurisprudenza europee. Accertata l'illegittimità posta in essere dal Miur, la sentenza condanna l'Amministrazione al pagamento in favore di un docente, con alle spalle ben 14 anni di contratti a termine e che si era rivolto all'Anief per la tutela dei propri diritti, al pagamento di un risarcimento quantificato in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al riconoscimento in suo favore degli scatti di anzianità da corrispondere in ragione dell'anzianità maturata dal ricorrente nel periodo di lavoro con contratti a termine.
“La discriminazione posta in essere a carico dei lavoratori precari della scuola – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è palese e ormai la giurisprudenza è consolidata e concorde nel constatare che ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una qualsiasi disparità di trattamento, anche retributivo, nei loro confronti priverebbe di contenuto i principi cardine della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro; principi individuati dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella garanzia della parità di trattamento da dover riconoscere ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli da qualsivoglia discriminazione. Il nostro sindacato ribadisce il proprio impegno a tutela dei diritti dei lavoratori della scuola contro tutte le illegittimità poste in essere dal Miur”.
L'Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri diritti e il giusto risarcimento del danno in caso di reiterazione di contratti a termine su posto vacante e per ottenere uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
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