Non si contano più le sentenze che vedono soccombente il Ministero dell'Istruzione nel tribunale del Lavoro sulla questione del riconoscimento integrale e immediato della carriera durante il precariato. Quello di Marsala (TP), infatti, dando ragione al sindacato, evidenzia la palese discriminazione posta in essere dal Miur a discapito dei lavoratori cui non riconosce per intero gli anni di servizio a tempo determinato all'atto della ricostruzione di carriera in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE. Le espressioni dei giudici giungono anche nelle scuole, dove le amministrazioni hanno l’obbligo di applicarle con immediatezza: è accaduto anche in questi giorni e la notizia è stata pubblicata oggi.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La normativa italiana deve essere disapplicata, in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria del 1999; fino a quando il Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro sindacato continuerà a promuovere specifici ricorsi. Rientrano in questa casistica anche coloro che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso uno ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con contratti a termine.
Èancora possibile ricorrereper vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Anche per le supplenze nelle scuole paritarie. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui.
Sono ormai innumerevoli le sentenze dei tribunali del lavoro che riconoscono in toto il diritto all'integrale e immediata ricostruzione di carriera, computando per intero il servizio svolto durante il precariato, e dando torto alla tesi del Miur che limita ai primi anni la validità integrale delle supplenze: l’ultima espressione in questo senso è arrivata dal giudice del Lavoro di Marsala che esaminando il caso di un lavoratore della scuola, tutelato dai legali Anief, ha riscontrato la violazione della normativa comunitaria da parte del Ministero dell’Istruzione. Nella sentenza si legge, infatti, che “le limitazioni imposte dall'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 in ordine alla piena riconoscibilità del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo rispetto a quello successivo confliggono insanabilmente con il principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE”.
Di cosa stiamo parlando? La ricostruzione di carriera, spiega Orizzonte Scuola, “consiste nella valutazione del servizio, sia a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza. Il fine di tale valutazione è di far rientrare i detti periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale collocare il docente nella fascia stipendiale che gli spetta”.
La sentenza, ottenuta nella provincia di Trapani, ribadisce che “nel raffronto tra la normativa nazionale che disciplina la fattispecie ed il fondamentale principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, occorre, in prima battuta, verificare la possibilità di ricorrere, se possibile, ad una interpretazione della norma interna conforme al diritto comunitario, soluzione che non può portare a dare soluzioni contra legem e, pertanto, non qualificabili come opera di mera interpretazione. Nell'impossibilità, qui ravvisata, di giungere ad un'interpretazione di tale normativa conforme alla norma della direttiva che sancisce il divieto di discriminazione sotto il profilo qui in esame, non resta che disapplicare la norma nazionale”.
La condanna del Miur, dunque, arriva con l'obbligo di “riconoscere per intero alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo dalla stessa prestato dall'a.s. 1998/99, per tutti gli anni indicati nel provvedimento di ricostruzione della carriera, ed a corrisponderle le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettante con l'aggiunta degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Alla totale soccombenza del Ministero dell'Istruzione, consegue, anche, la condanna “a rifondere alla ricorrente le spese di lite”.
Anche alle scuole giungono sentenze di questo tenore. È di oggi la notizia, riportata sempre da Orizzonte Scuola, di un Assistente amministrativo che opera nella scuola che chiede consigli su come “gestire la seguente situazione: Docente scuola secondaria 1° grado passato di ruolo presenta ricostruzione di carriera con allegata sentenza (e richiesta) di riconoscimento del servizio pre-ruolo per intero”. Quello che sta passando nei tribunali, sempre con maggiore frequenza, è il concetto che il personale immesso in ruolo a cui si nega la ricostruzione integrale della carriera viene discriminato poiché gli si applica uno scorretto ed inferiore inquadramento stipendiale, con conseguenze negative anche sul fronte degli scatti automatici e dell’assegno pensionistico finale.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alla luce di questa ennesima espressione del giudice, si dice sempre più convinto che “la normativa italiana deve essere disapplicata, in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, fino a quando il Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro sindacato continuerà apromuovere gli specifici ricorsiper tutelare il diritto di ogni lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in questa casistica anche coloro che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso un ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.
Si ricorda che da alcune settimane il Miur ha pubblicato le “nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera” (Nota n.17030 del 1° settembre 2017), dal quale risulta che le richieste, “per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.L’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno immediatamente successivo alla proposizione della domanda, dovrà verificare i servizi dichiarati dal dipendente e provvederà a emettere il decreto di ricostruzione di carriera. Anticipando, in tal modo, di molto i tempi “biblici” (anche più di cinque anni) con cui veniva attuato lo stesso procedimento, a causa dell’alto numero di pratiche rispetto all’irrisoria quantità di impiegati delle Direzioni Provinciali del Tesoro, soprattutto nelle province maggiori.
Tutto il personale già confermato in ruolo, dunque, che ha un qualsiasi servizio utile (almeno 180 giorni per anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) o altro servizio comunque riconoscibile ai fini della carriera svolto antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato, deve produrre domanda tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno e ha tempo 10 anni dal momento della conferma in ruolo.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrereper vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Anche per le supplenze nelle scuole paritarie. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui.
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