L'Anief ottiene ben nove sentenze in cui il Consiglio di Stato conferma i provvedimenti cautelari già emanati in favore dei ricorrenti e rimanda al TAR per la decisione definitiva del contenzioso.
Sull'algoritmo impazzito che nel 2016 tanto ha fatto discutere e ha distribuito i docenti all'interno di tutto il territorio nazionale seguendo criteri non sempre chiarissimi e rispettosi del principio meritocratico, deciderà il Tribunale Amministrativo. Confermate dal Consiglio di Stato, infatti, le tesi dell'Avvocato Anief Michele Ursini che ottiene, in attesa della decisione nel merito del contenzioso, rinviata dinnanzi al competente TAR del Lazio, la precisazione che, fino alla definizione del giudizio di primo grado, “resta ferma l’efficacia dell’ordinanza cautelare emessa nel presente grado, da trattare alla stregua di ordinanza cautelare di accoglimento pronunciata in esito ad appello cautelare avverso ordinanza reiettiva di primo grado”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La procedura di mobilità è una vera e propria procedura concorsuale e il Miur ha elaborato un algoritmo che troppo spesso ha dimostrato di non rispettare il fondamentale principio del merito per poter essere considerato efficace. Ci sono prove lampanti che i trasferimenti 2016, elaborati dal famigerato algoritmo, sono risultati fallaci se non completamente errati, con docenti trasferiti in province lontane senza alcuna considerazione per l'effettivo punteggio posseduto”.
I ricorsi patrocinati dall'Avv. Ursini dell'Anief, infatti, hanno contestato in via principale e diretta l'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, ovvero “un atto di macroorganizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale (ossia, l’ordinanza ministeriale n. 241/2016, recante le modalità attuative del piano di mobilità incidenti sulla posizione di decine di migliaia di dipendenti del comparto scolastico), per asseriti vizi inficianti il criterio (ovvero il ‘meccanismo’ o ‘algoritmo’) in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti – con la precisazione che il censurato ‘meccanismo’ o ‘algoritmo’ informatico deve ritenersi parte integrante della procedura disciplinata dall’impugnata ordinanza ministeriale, la quale prescrive la presentazione delle domande in forma telematica e prevede la comunicazione delle domande al SIDI (ossia, al sistema informativo del M.i.u.r.)”. Il Consiglio di Stato, quindi, confermando in questo caso la giurisdizione del tribunale amministrativo, ha rinviato al tribunale di primo grado per la decisione definitiva senza mancare di precisare che “resta ferma l’efficacia dell’ordinanza cautelare emessa nel presente grado, da trattare alla stregua di ordinanza cautelare di accoglimento pronunciata in esito ad appello cautelare avverso ordinanza reiettiva di primo grado”.
“La procedura di mobilità è una vera e propria procedura concorsuale – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederala Cisal - e il Miur ha elaborato un algoritmo che troppo spesso ha dimostrato di non rispettare il fondamentale principio del merito per poter essere considerato efficace. Ci sono prove lampanti che i trasferimenti 2016, elaborati dal famigerato algoritmo, sono risultati fallaci se non completamente errati, con docenti trasferiti in province lontane senza alcuna considerazione per l'effettivo punteggio posseduto”. L'Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi Anief contro l'algoritmo impazzito della mobilità 2016 con specifiche azioni legali volte a contestare e rivendicare il mancato trasferimento nella procedura di “mobilità straordinaria” predisposta dal Miur.