Anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Con la rappresentatività anche questa stortura, che non prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia ai lavoratori precari, dovrà essere sanata direttamente in contrattazione”.
La sentenza, che porta il sigillo delle vincenti azioni legali Anief, arriva dal Tribunale del Lavoro di Trieste e accoglie in toto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Mirella Pulvento e riconosce il diritto di una docente, immessa in ruolo nel 2013, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo nuovamente avuto ragione contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discriminava i precari e il periodo svolto durante il precariato. Con la rappresentatività anche questa stortura dovrà essere sanata direttamente in contrattazione e ribadiremo ancora una volta che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie B”.
Il Giudice del Lavoro di Trieste, infatti, dà pieno accoglimento alle tesi patrocinate dai legali Anief e, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, statuisce che “le differenze andranno calcolate in relazione alle progressioni stipendiali stabilite (illegittimamente per i soli lavoratori a tempo indeterminato) dal contratto collettivo ratione temporis vigente. Nella medesima prospettiva, nella concreta determinazione delle predette differenze retributive deve trovare applicazione anche ai lavoratori a termine il meccanismo di salvaguardia previsto, a seguito della rimodulazione delle classi stipendiali, dal contratto collettivo nazionale comparto scuola sottoscritto in data 4 agosto 2011 a mente del quale “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni” al compimento del periodo di permanenza conserva il diritto di percepire quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” conserva il diritto a percepire quale emolumento ad personam il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio, dunque, la sentenza - piana ed efficace nella ricostruzione normativa che pone in essere e nella comparazione lucida con la normativa eurounitaria – accerta e dichiara che “la ricorrente alla data del 4 agosto 2011 aveva diritto di essere collocata nella fascia stipendiale '3-8 anni', con conseguente diritto – alla stregua di una applicazione non discriminatoria del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del 2011 – a conservare il valore retributivo di tale fascia stipendiale fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”, condannando il Miur a collocarla nella fascia stipendiale spettante, a corrisponderle tutte le differenze stipendiali non riconosciute oltre interessi legali e rivalutazione e al pagamento delle spese di soccombenza in giudizio, quantificate in 3.000 Euro oltre interessi, IVA e CPA.
“Abbiamo nuovamente avuto ragione contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discriminava i precari e il periodo svolto durante il precariato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. Con la rappresentatività che raggiungeremo con la campagna RSU 2018, anche questa stortura dovrà essere sanata direttamente in contrattazione e ribadiremo ancora una volta che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato servizio di serie B”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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