È una nuova vittoria quella che arriva dal Tribunale del Lavoro di Vicenza dove l'Anief ottiene ancora una volta ragione sul diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il diritto al mantenimento del gradone stipendiale ‘3-8 anni’. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi e rilevato come la clausola negoziale del 2011, che discrimina i precari, si pone evidentemente in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Contiamo, con la rappresentatività, di sanare quest'ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”.
La sentenza di pieno accoglimento è stata emanata dal Tribunale del Lavoro di Vicenza su ricorso patrocinato per l'Anief dagli Avvocati Nicola Zampieri e Maria Maniscalco e riconosce il diritto di una nostra iscritta, immessa in ruolo nel 2014, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi e rilevato come la clausola negoziale del 2011, che evidentemente offre differente trattamento senza indicare ragioni oggettive di diversificazione ai lavoratori assunti nel comparto scuola con contratto a termine rispetto a coloro che risultano in ruolo, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Tale norma pattizia comporta una regolamentazione penalizzante per i lavoratori con contratto di lavoro a termine rispetto ai lavoratori in ruolo; contiamo, con la rappresentatività, di sanare quest'ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”.
Il Giudice del Lavoro di Vicenza, infatti, non ha dubbi e applica il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla clausola di salvaguardia contenuta nella contrattazione economica del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto alla classe stipendiale 3-8 solo al personale a tempo indeterminato, rilevando come una simile statuizione “deve essere dichiarata nulla, in quanto contraria a norma imperativa di legge, limitatamente alla parte in cui ha previsto la sua applicabilità al solo personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”. La sentenza, inoltre, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento immediato e integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata per effetto del servizio prestato durante il precariato “come se il rapporto di lavoro fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”, condannando il Miur a collocarla nella fascia stipendiale spettante, a riconoscerle l'applicabilità della “clausola di salvaguardia” prevista dalla contrattazione del 2011 e a corrisponderle le differenze stipendiali non riconosciute, oltre al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.059 Euro oltre interessi, IVA e CPA.
“Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e rilevato come la clausola negoziale del 2011, che evidentemente offre differente trattamento senza indicare ragioni oggettive di diversificazione ai lavoratori assunti nel comparto scuola con contratto a termine rispetto a coloro che risultano in ruolo, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tale norma pattizia determina una regolamentazione penalizzante per i lavoratori con contratto di lavoro a termine rispetto ai lavoratori in ruolo; contiamo, con la rappresentatività, di sanare quest'ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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