Dopo le note pubblicate da alcuni UU.SS.RR., arriva la circolare Miur che trasmette il parere dell'avvocatura di stato in merito all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto dei docenti in possesso di diploma ITP con ricorso pendente presso il Presidente della Repubblica. Il Ministero dell'Istruzione, dopo una serie di dichiarazioni di senso opposto in cui aveva esplicitamente dichiarato di volersi conformare alla decisione favorevole ai ricorrenti consentendo l'inserimento in II fascia di quanti avessero “giudizi attualmente pendenti”, ora sembra voler fare marcia indietro e comunica, con la nota dello scorso 8 novembre l'intenzione di voler negare il giusto diritto anche dei ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica all'inserimento nelle graduatorie d'interesse. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Siamo al paradosso. L'illegittimità dell'esclusione dei diplomati ITP dalla II Fascia delle G.I. è palese e il TAR Lazio ha centrato il problema. Pensare, dopo che tanti UU.SS.RR. hanno già correttamente inserito in II fascia anche i ricorrenti PdR conferendo loro incarichi, di paventare la proposizione dell'appello o di “limitare” illegittimamente il corretto inserimento di tutti i ricorrenti basandosi sulla tipologia di ricorso proposto è un nuovo pasticcio imbastito dal Ministero dell'Istruzione che più che spaventare dovrebbe solo far riflettere su quanto il Miur stia 'annaspando’ riguardo la corretta gestione delle procedure di reclutamento dei supplenti e il rispetto effettivo degli ordini giudiziali”.
L'Avvocatura di Stato, infatti, nell'ultimo parere trasmesso con la suddetta nota, ritiene corretto il mancato inserimento dei ricorrenti PdR da parte di alcuni UU.SS.RR. in modo da evitare “di ampliare a dismisura – nelle more del termine di impugnazione della sentenza del TAR n. 9234/2017 (avverso la quale si conferma di avere proposto appello) - la platea dei candidati da inserire, provvisoriamente e con riserva, nelle graduatorie in parola”. L'ufficio legale Anief, nel rilevare come già la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 10414/2014 si sia espressa sulla “natura sostanzialmente giurisdizionale al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed all'atto terminale della relativa procedura” che non consente di effettuare alcun discrimine tra le due tipologie di ricorso, come invece l'avvocatura vorrebbe far credere, e come anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73/2014 abbia chiarito che “l’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un giudizio”, ribadisce l'illegittimità di tale discrimine e rassicura i propri iscritti circa le azioni di tutela che saranno prontamente adottate avverso tale provvedimento, in attesa che i ricorsi al Presidente della Repubblica transitino al competente TAR del Lazio e sia emanata, anche per questi ricorrenti, identica sentenza di accoglimento.
“Il Tribunale Amministrativo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - ha pienamente centrato il problema dell'illegittimità del mancato inserimento in II fascia GI dei docenti in possesso di diploma che dà accesso agli insegnamenti tecnico-pratici e procedere con l'impugnazione di una sentenza di cui il Miur ha già dato esecuzione dimostrando di condividerne il contenuto appare un vero paradosso”. Il TAR Lazio, infatti, rilevando come “atteso che il possesso di diploma ITP [...] consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore” e dichiarando, pertanto, illegittimo il D.M. Di aggiornamento delle G.I. 2017 “nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP” in possesso del solo diploma tecnico-pratico.
Non si capisce, pertanto, su quali basi fonderanno il proprio atto d'appello dopo le dichiarazioni precedenti in cui era stato esternato un indirizzo differente con cui il Ministero dell'Istruzione dimostrava di volersi conformare alla decisione del TAR Lazio. La nuova posizione del Miur, dunque, appare non solo contraddittoria, ma palesemente infondata e preordinata al solo scopo di “rallentare i tempi” della giustizia. “L'illegittimità dell'esclusione dei diplomati ITP dalla II Fascia delle G.I. – conclude il presidente Pacifico - è palese. Pensare, dopo che tanti UU.SS.RR. hanno già correttamente inserito in II fascia anche i ricorrenti PdR conferendo loro incarichi, di paventare la proposizione dell'appello o di ‘limitare’ illegittimamente il corretto inserimento di tutti i ricorrenti basandosi sulla tipologia di ricorso proposto è un nuovo pasticcio imbastito dal Ministero dell'Istruzione che più che spaventare dovrebbe solo far riflettere su quanto il Miur stia ‘annaspando’, ancora una volta, riguardo la corretta gestione delle procedure di reclutamento dei supplenti e il rispetto effettivo degli ordini giudiziali”.