Nessun dubbio per i Tribunali del Lavoro di Mantova e Busto Arsizio (VA) che accolgono i ricorsi Anief contro “l'algoritmo impazzito” e condannano il Ministero dell’Istruzione all’immediato trasferimento di altri tre docenti imponendo il rispetto del principio costituzionale del merito. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Nessun dubbio per i Giudici sul diritto al trasferimento in base al punteggio posseduto”.
Il MIUR paga di nuovo lo scotto dei madornali errori nei trasferimenti effettuati nel 2016 e subisce altre tre sconfitte in tribunale grazie all’intervento dei legali Anief Walter Miceli, Fabio Ganci, Marco Di Pietro, Pasqualino Miraglia e Anna Maria Ferrara che ottengono tre distinte sentenze con la conferma che le tesi Anief sul cosiddetto “algoritmo impazzito” erano fondate e che il Ministero dell’Istruzione ha effettuato i trasferimenti senza rispettare il fondamentale principio del merito. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo ribadito in udienza che l’assunto secondo il quale l’ordine di preferenze costituisce il criterio primario e il “punteggio” costituisce un criterio meramente suppletivo, così come sostenuto dal Miur riguardo le procedure di mobilità 2016, non è supportato da alcuna disposizione di legge o di contratto collettivo e, di conseguenza, deve soccombere in favore di criteri costituzionalmente orientati quali il punteggio posseduto e, dunque, il merito. I giudici ci hanno dato nuovamente ragione e abbiamo ottenuto il trasferimento di altri tre docenti che potranno rientrare nelle province di appartenenza”.
Ancora una volta, dunque, l'Anief ha tutelato il corretto rispetto della normativa e ha saputo far valere i diritti dei lavoratori della scuola ottenendo la rettifica di provvedimenti illegittimi ab origineche, senza giustificazione di sorta e in totale spregio del principio del merito, hanno costretto centinaia di docenti a trasferirsi lontano dalla propria famiglia compromettendo, anche, la loro serenità personale e familiare. Il Tribunale del Lavoro di Mantova, con due sentenze di pieno accoglimento ottenute dal nostro legale sul territorio Avv. Pasqualino Miraglia, in modo molto diretto rileva come l’Amministrazione non abbia prodotto alcuna motivazione utile a ritenere corretta l’attribuzione delle ricorrenti all’Ambito cui risultavano assegnate in luogo degli Ambiti delle province in cui avevano, invece, richiesto il trasferimento e per cui erano in possesso di punteggio tale da superare i docenti trasferiti al loro posto. Rilevando proprio tale mancanza da parte dell’Amministrazione, i Giudici del Tribunale del Lavoro hanno così concluso: “Non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico e non avendo il Ministero assolto all’onere di allegare e provare che i posti pretesi dalla ricorrente non potevano essere a lei assegnati, l’assegnazione della ricorrente all’a.t di Omissis appare illegittimo”.
Alle stesse conclusioni giunge il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (VA) dove l'Avv. Anna Maria Ferrara ottiene un nuovo successo a tutela degli iscritti Anief e la conferma che “nella fattispecie in esame l'amministrazione ha violato il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”. Conseguentemente, la sentenza dichiara “l’illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente all’ambito in questione; conseguentemente il ricorso va accolto ordinandosi all’Amministrazione di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale richiesto o in via subordinata, in via gradata, negli altri ambiti territoriali della Regione Omissis da essa indicati come preferenze”. L’incapacità di motivare le proprie azioni costa nuovamente al MIUR la sconfitta in tribunale e l’obbligo di immediato trasferimento delle ricorrenti in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, nel rispetto del punteggio posseduto.
“Abbiamo ribadito in udienza – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - che l’assunto secondo il quale l’ordine di preferenze costituisce il criterio primario e il ‘punteggio’ costituisce un criterio meramente suppletivo, così come sostenuto dal Miur riguardo le procedure di mobilità 2016, non è supportato da alcuna disposizione di legge o di contratto collettivo e, di conseguenza, deve soccombere in favore di criteri costituzionalmente orientati quali il punteggio posseduto e, dunque, il merito. I giudici ci hanno dato nuovamente ragione e abbiamo ottenuto il trasferimento di altri tre docenti che potranno rientrare nelle province di appartenenza”.