A margine dei lavori sulla manovra della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, viene prorogato il bonus bebè; tale manovra verrà completamente finanziata per il 2018, con coperture pari a 185 milioni di euro, mentre per il 2019 e il 2020 le risorse finora individuate ammontano alla metà circa di quanto inizialmente previsto, cioè 200 milioni l’anno anziché 403. Vediamo quali sono i punti della manovra che coinvolgerà molte famiglie italiane.
L’assegno di natalità (anche detto “Bonus bebè”) consiste in un assegno mensile a favore delle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo e con un ISEE non superiore a 25mila euro. Si tratta di un assegno annuale che verrà corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
Esso è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.
L’assegno verrà corrisposto secondo le seguenti modalità e definito nell’importo in base al calcolo dell’Isee del nucleo familiare:
- 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7mila euro annui e non superiore a 25mila euro annui;
- 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7mila euro annui.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente, tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163; in mancanza la domanda rimane sospesa.
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore. Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Anief ricorda che la certificazione dell’Isee del nucleo familiare potrà essere richiesta a Cedan ente autorizzato dalla confederazione Cisal a fornire servizi di Caf e patronato. Per info si potrà scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., contattare lo 091 7098356 o visitare il sito www.cedan.it; il servizio è attivo sull’intero territorio nazionale.
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