La circolare n. 169 del 15 novembre 2017 dell’INPS è esplicativa della situazione, nella fattispecie, in cui versano migliaia di docenti che non ritrovano nei propri estratti contributivi i loro contributi, soprattutto relativi al preruolo. Tale circolare sostituisce la precedente, n. 94 del 31 maggio 2017, attraverso la quale veniva fissato un termine di prescrizione al 31 dicembre 2017 per dichiarare il numero e il tipo dei contributi versati.
Importanti novità sono state fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono a tale prescrizione, successivamente alle polemiche perpetrate nei giorni scorsi in ordine a tale problematica. Tale “controllo” aveva suscitato numerose perplessità soprattutto tra gli insegnanti che, dopo il passaggio della gestione contributiva da INPDAP a INPS, si sono trovati con anni in meno di contribuzione e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi gli spettavano.
In prima istanza l’Inps aveva dichiarato che non vi era possibilità alcuna di effettuare modifiche sulle posizioni contributive, se non in data antecedente al 31 dicembre 2017, con il rischio di perdere per sempre quei contributi, se riferiti a periodi anteriori al 2012. In ordine a tale vicenda, con successiva nota, l’Inps ha chiarito che si deve comunque tener conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non interessati dal versamento dei contributi.
Da tali dichiarazione è desumibile che in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro ( “Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…” ), secondo le modalità che l’INPS specifica.
Restando intese le modalità operative contenute all’interno della circolare, i termini di accertamento delle posizioni contributive sono prorogati al 1 gennaio 2019.
Al fine di offrire un servizio che possa far chiarezza sulla normativa fiscale e previdenziale, si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata ad erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato. Presso gli sportelli del giovane sindacato, sarà possibile tramite i referenti Cedan, conoscere le ultime novità sul panorama fiscale e previdenziale, in modo da fornire agli associati un servizio utile ad affrontare un’eventuale scelta con consapevolezza.
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