I tribunali del lavoro stanno dando piena ragione alle tesi patrocinate dall'Anief e applicano il previgente gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente al 2011. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Necessario adeguare la contrattazione interna alle direttive comunitarie”.
Arrivano altre due sentenze dal Tribunale del Lavoro di Vicenza che accolgono le tesi del nostro sindacato sul diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La contrattazione economica del 2011 discrimina palesemente i precari e tutti gli immessi in ruolo con anni di servizio a tempo determinato alle spalle. Il CCNL va adeguato alle normative eurounitarie e una volta raggiunta la rappresentatività ci faremo portavoce in contrattazione dei diritti di tutti i lavoratori della scuola che ancora risultano violati”.
Le due sentenze, patrocinate per l'Anief sul territorio dagli Avvocati Nicola Zampieri e Maria Maniscalco, confermano il diritto degli immessi in ruolo post 2011 all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che prevedeva quel gradone stipendiale 3-8, ora abolito. Il Giudice del Lavoro di Vicenza, infatti, conferma il precedente orientamento ottenuto dai nostri legali presso lo stesso tribunale e applica il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla “clausola di salvaguardia” contenuta nella contrattazione nazionale economica del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto alla classe stipendiale 3-8 al personale a tempo indeterminato.
È Illegittima, infatti, la contrattazione che prevede una discriminazione tanto palese nei confronti del lavoro a termine, con la conferma che tale statuizione “deve essere dichiarata nulla, in quanto contraria a norma imperativa di legge, limitatamente alla parte in cui ha previsto la sua applicabilità al solo personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”. Le due sentenze condannano, dunque, “l’amministrazione resistente ad applicare, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal prevista dallo C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto dello stesso ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni” e confermano, inoltre, anche il diritto al riconoscimento immediato e integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata per effetto del servizio prestato durante il precariato “come se il rapporto di lavoro fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”. Miur, ancora una volta soccombente, condannato a pagare le spese di entrambi i giudizi quantificate in un totale di 5.600 Euro oltre accessori.
“La contrattazione economica del 2011 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - discrimina palesemente i precari e tutti gli immessi in ruolo con anni di servizio a tempo determinato alle spalle. Il CCNL va adeguato alle normative eurounitarie e questo doveva accadere già da tempo. Una volta raggiunta la rappresentatività ci faremo portavoce in contrattazione dei diritti di tutti i lavoratori della scuola che ancora risultano violati”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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