Con una la sentenza n. 251 (relatore prof. Giuliano Amato), pubblicata oggi, si stabilisce l’illegittimità dell’articolo 1, comma 110, della legge di riforma della scuola 13 luglio 2015, n. 107 e – in via consequenziale – dell’articolo 17, terzo comma, del successivo d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, là dove escludono dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. Con la pronuncia viene meno la norma in base alla quale si è deciso che ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. Ad avere difeso i lavoratori, ancora una volta è stato il sindacato Anief.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Avevamo piena ragione a rivendicare in tutte le sedi il diritto alla partecipazione del personale già di ruolo nei concorsi pubblici. Per questo abbiamo dato mandato ai nostri legali di produrre ricorso che oggi giunge al suo felice epilogo. Alla luce di queste indicazioni della Corte Costituzionale, è chiaro che al prossimo concorso previsto dalla Buona Scuola, il nuovo percorso per la formazione iniziale ed il reclutamento noto ormai come FIT, dovrà essere garantita anche la presenza dei docenti di ruolo. Ma non finisce qui: ci sono tanti altri aspetti della Buona Scuola che abbiamo impugnato in tutte le sedi possibili e che intendiamo cancellare, sempre per il bene dell’istruzione pubblica e di chi vi opera.
La Buona Scuola perde un altro pezzo: la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione prevista dal comma 110 della Legge 107 del 2015 in base alla quale i docenti di ruolo possono partecipare ai concorsi a cattedra. Con la sentenza n. 251 (relatore prof. Giuliano Amato), pubblicata oggi, si stabilisce l’illegittimità dell’articolo 1, comma 110, della legge di riforma della scuola 13 luglio 2015, n. 107 e – in via consequenziale – dell’articolo 17, terzo comma, del successivo d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, là dove escludono dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.
La pronuncia, che ora si applicherà necessariamente a tutte le imminenti procedure concorsuali di reclutamento dei docenti previste dalla stessa Buona Scuola, annulla pertanto la parte finale del comma 110 dell’ultima riforma della scuola: nella fattispecie, viene meno la norma in base alla quale si è deciso che “ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “aveva piena ragione il nostro sindacato a rivendicare in tutte le sedi il diritto alla partecipazione del personale già di ruolo nei concorsi pubblici. Per questo abbiamo dato mandato ai nostri legali di produrre ricorso, ad iniziare dall’avvocato Sergio Galleano che è stato anche audito dalla Consulta: un ricorso legittimo che oggi giunge al suo felice epilogo. Alla luce di queste indicazioni della Corte Costituzionale, è chiaro che al prossimo concorso previsto dalla Buona Scuola, il nuovo percorso per la formazione iniziale ed il reclutamento noto ormai come FIT, dovrà essere garantita anche la presenza dei docenti di ruolo”.
Per il sindacato autonomo, però, contro la Legge 107/15 è stata vinta una battaglia ma non la guerra: “ci sono tanti altri aspetti della Buona Scuola che abbiamo impugnato in tutte le sedi possibili e che intendiamo cancellare, sempre per il bene dell’istruzione pubblica e di chi vi opera. Parliamo, ad esempio, della riapertura delle GaE a tutti i docenti abilitati e dell’assunzione in ruolo dei precari di vecchio corso ed in particolare di coloro che hanno svolto 36 mesi di supplenze, come più volte ribadito da Bruxelles. Non possiamo sopportare poi che nella scuola pubblica venga attuata la chiamata diretta, anche questa secondo noi incostituzionale”.
“Vi sono aspetti discriminanti poi nell’assegnazione del bonus merito, da cui sono esclusi gli educatori e gli Ata, così come non hanno accesso, inspiegabilmente, alla card annuale di 500 euro per la formazione gli amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici. Abbiamo anche portato in tribunale vari aspetti della mobilità, sia dei neo-assunti sbattuti a più di mille chilometri da casa per colpa di un algoritmo impazzito, sia del personale di ruolo. Sugli organici del personale, non è possibile poi accettare che diverse decine di migliaia di posti continuino ad essere collocati su organico di fatto anziché di diritto: è una manovra pro-risparmio che diventa indecente e assurda quando a farne le spese sono gli alunni, a partire da quelli con disabilità che oggi – conclude Pacifico - possono contare solo sul 60 per cento dei loro docenti di sostegno in ruolo, perché oltre 40mila continuano a lavorare su posti in deroga fino al 30 giugno dell’anno successivo”.
Il testo delle sentenza della Consulta 251/2017 pubblicato il 6 dicembre 2017: cliccare qui.
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